Sentenza n. 12534/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata italiana a Islamabad su istanza di visto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato. Aveva già ottenuto il nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione e aveva chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto. Il Ministero ha dedotto la perdurante sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni nella l. 187/2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inerzia oltre il termine ragionevole di conclusione del procedimento. La richiesta di fissazione dell’appuntamento, collegata al nulla osta già ottenuto, imponeva all’amministrazione di procedere. Inoltre, il tempo trascorso dalla sospensione del nulla osta non consentiva che essa si protraesse ulteriormente senza una definizione da parte dell’amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica. Il Ministero e l’Ambasciata d’Italia a Islamabad sono stati condannati a convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; il suo accoglimento richiede l’esistenza di un obbligo di provvedere e l’inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
art. 3 d.l. 145/2024, convertito con modificazioni nella l. 187/2024
Richiamato dall’amministrazione quale base della sospensione del nulla osta; il TAR ha ritenuto che, decorso un tempo eccessivo, la sospensione non potesse protrarsi ulteriormente senza una definizione da parte dell’amministrazione competente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone la titolarità, in capo all’amministrazione, di un obbligo di provvedere e il superamento del termine previsto o comunque di un termine ragionevole per la conclusione del procedimento.
- Quando il richiedente abbia già ottenuto il nulla osta necessario e chieda alla sede diplomatica la fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda di visto, l’amministrazione non può mantenere indefinitamente l’inerzia, ma deve attivare e definire il procedimento di propria competenza.
- La sospensione del nulla osta prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente: decorso un periodo di tempo non più ragionevole, l’amministrazione competente deve risolvere la situazione, eventualmente anche a seguito di sollecitazione della sede diplomatica.
- In presenza dei presupposti dell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di convocare l’interessato entro un termine stabilito, senza sostituirsi all’amministrazione nella decisione finale sul rilascio del visto.
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