Sentenza n. 1644/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva accertato il diritto del lavoratore all’assunzione a tempo indeterminato presso l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana
Esito
Favorevole al resistente (ente in liquidazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 546/2022, passata in giudicato a seguito dell’estinzione del giudizio per Cassazione, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato presso l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 31 maggio 2008 e inquadramento nel livello B2. Ha dedotto che l’Ente, nonostante una formale diffida, non aveva dato esecuzione al giudicato e che l’azione di ottemperanza fosse ammissibile perché diretta non al pagamento di una somma, ma all’assunzione e al conseguente inserimento nell’elenco del personale rilevante ai fini della mobilità presso altra pubblica amministrazione. Ha inoltre sostenuto che la preclusione delle azioni esecutive prevista dalla disciplina della liquidazione della Croce Rossa non fosse applicabile, anche perché il diritto era stato accertato con sentenza pronunciata quando l’Ente era già in liquidazione e la Corte di Cassazione aveva rilevato che l’azione di stabilizzazione mirava alla definizione dell’assetto del rapporto e non alla tutela di un credito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto applicabile l’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 178/2012, introdotto dall’art. 1, comma 397, lett. a), della l. n. 208/2015, secondo cui, dal 1° gennaio 2016 e fino alla conclusione della procedura concorsuale, sono preclusi l’avvio e la prosecuzione delle azioni esecutive individuali relative a debiti la cui causa giuridica sia anteriore al 31 dicembre 2011, anche se il debito è stato accertato successivamente. Il diritto azionato dal ricorrente trae origine dal 2008 e rientra quindi nella gestione separata e nella procedura concorsuale dell’Ente. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui anche l’ottemperanza di un giudicato civile diretto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro costituisce un’azione esecutiva preclusa, poiché l’assunzione comporta costi per il bilancio dell’Ente e, correlativamente, un credito per il beneficiario. La normativa non impedisce al giudice ordinario di accertare il diritto all’assunzione, ma impedisce che, durante la procedura concorsuale, siano avviate o proseguite azioni esecutive individuali, dovendo i crediti confluire nella procedura ed essere soddisfatti secondo le relative regole. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che la sentenza civile fosse stata pronunciata quando l’Ente era già in liquidazione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza, utilizzata per chiedere l’esecuzione del giudicato civile nei confronti dell’amministrazione.
art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. n. 178/2012
a partire dal primo gennaio 2016, risultano preclusi, sino alla conclusione della procedura concorsuale cui è stata sottoposta la Croce Rossa Italiana, l’avvio e il proseguimento delle azioni esecutive individuali, rispetto a debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011, anche se successivamente accertata
La disposizione preclude le azioni esecutive individuali relative a debiti sorti anteriormente al 31 dicembre 2011, anche quando il relativo diritto sia stato accertato con sentenza successiva, fino alla conclusione della procedura concorsuale.
art. 1, comma 397, lett. a), l. n. 208/2015
Ha introdotto nell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 178/2012 la preclusione delle azioni esecutive individuali relative ai debiti anteriori al 31 dicembre 2011.
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 178/2012
Nel quadro della disciplina della liquidazione della Croce Rossa Italiana, collega la gestione separata alla successiva procedura liquidatoria disciplinata dal r.d. n. 267/1942, assicurando la continuità della procedura e il trasferimento della massa attiva e passiva.
art. 44, comma 4, c.p.a.
È stato applicato per consentire il rinnovo della notificazione del ricorso all’indirizzo corretto dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
art. 74, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base per la decisione in forma semplificata mediante riferimento a precedenti conformi.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza mediante riferimento alla giurisprudenza amministrativa consolidata.
Massime di principio
- La preclusione prevista dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 178/2012 opera per tutte le azioni esecutive individuali relative a debiti la cui causa giuridica sia anteriore al 31 dicembre 2011, anche quando il debito sia stato accertato giudizialmente dopo tale data e anche quando la sentenza sia divenuta definitiva successivamente all’entrata in vigore della preclusione.
- Durante la procedura concorsuale della Croce Rossa Italiana, è inammissibile l’azione di ottemperanza diretta a dare esecuzione a un giudicato civile che imponga la stabilizzazione o l’assunzione del lavoratore, quando il diritto all’assunzione tragga origine da fatti anteriori al 31 dicembre 2011.
- La stabilizzazione del rapporto di lavoro, pur non consistendo formalmente nel pagamento immediato di una somma di denaro, costituisce un’azione esecutiva individuale soggetta alla preclusione concorsuale quando comporti costi per il bilancio dell’ente e generi correlativamente un credito in favore del beneficiario.
- La disciplina della liquidazione della Croce Rossa Italiana non impedisce al giudice ordinario di accertare il diritto del lavoratore all’assunzione, ma impedisce l’esecuzione individuale di tale diritto durante la procedura concorsuale; il relativo credito deve confluire nella procedura ed essere soddisfatto secondo le modalità e le graduazioni previste dalla legge.
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