Cassazione Civile, Ordinanza n. 15051/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una intimazione di pagamento fondata su sei cartelle esattoriali. La commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittima l’intimazione solo per una parte dell’importo complessivo, dichiarando prescritte due cartelle relative a Tarsu 2002 e bollo auto 2002, ma non quella relativa a ICI 2006, ritenendo regolarmente notificate tutte le cartelle tributarie. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi: 1) deduce violazione degli artt. 139 c.p.c., 2712 e 2719 c.c., sostenendo che la prova della notifica delle cartelle era stata fornita solo con fotocopie di avvisi di ricevimento, tempestivamente e specificamente disconosciute; 2) lamenta violazione degli artt. 2048 e 2956 c.c., contestando che la cartella ICI 2006 non fosse prescritta e sostenendo che anche essa non sarebbe stata validamente notificata o che il termine prescrizionale fosse già maturato; 3) deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando il criterio di calcolo dell’importo residuo dovuto, perché la CTR aveva detratto le cartelle prescritte dall’intero importo dell’intimazione e non solo dalla parte oggetto del ricorso introduttivo. L’agente della riscossione resiste con controricorso e propone ricorso incidentale contro la declaratoria di prescrizione delle cartelle Tarsu e bollo auto, sostenendo che la mancata impugnazione delle cartelle e la formazione del titolo esecutivo avrebbero determinato prescrizione decennale, e che per Tarsu non opererebbe la prescrizione quinquennale ma quella ordinaria.
La decisione
La Corte rigetta integralmente sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell’agente della riscossione. Conferma quindi la decisione di merito che aveva ritenuto prescritte le cartelle Tarsu 2002 e bollo auto 2002, ma non quella ICI 2006, e che aveva rideterminato il debito residuo del contribuente in relazione all’importo complessivo dell’intimazione. La Corte ribadisce che, per la prova della notifica della cartella, è sufficiente la produzione della matrice o di copia della cartella con relativa relata di notifica; che un eventuale disconoscimento deve essere specifico e circostanziato, e che comunque non impedisce al giudice di utilizzare altri mezzi di prova, incluse presunzioni; che la prescrizione della cartella ICI non poteva essere fatta valere con l’impugnazione dell’atto successivo se la cartella era stata validamente notificata e non opposta; e che la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione breve in decennale. Quanto alle cartelle Tarsu, la Corte conferma che i tributi locali periodici sono soggetti a prescrizione quinquennale. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 139 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la ritualità delle notifiche.
art. 2712 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche o fotostatiche.
art. 2719 c.c.
Richiamato per il disconoscimento della conformità delle copie agli originali; la Corte ribadisce che il disconoscimento deve essere specifico e che il giudice può comunque valutare altri elementi probatori.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale non è necessario produrre l’originale o la copia autentica della cartella; è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Se la cartella è stata validamente notificata, l’eventuale prescrizione va fatta valere con l’impugnazione tempestiva della cartella stessa e non con l’impugnazione dell’atto successivo.
art. 112 c.p.c.
Il giudice tributario, nel decidere sull’impugnazione dell’atto complessivo, può rideterminare il residuo dovuto sottraendo gli importi delle cartelle ritenute prescritte dall’importo dell’intimazione impugnata.
art. 2946 c.c.
Invocato nel ricorso incidentale per sostenere la prescrizione decennale; la Corte lo ritiene non applicabile alle cartelle relative a tributi locali periodici come Tarsu.
art. 2948 n. 3 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale; la Corte conferma l’orientamento sulla prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche.
art. 2948 n. 4 c.c.
Applicato dalla Corte ai tributi locali periodici, considerati obbligazioni di durata soggette a prescrizione quinquennale.
art. 2953 c.c.
La Corte richiama il principio secondo cui la conversione del termine breve in decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per la mera definitività amministrativa della cartella.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999
Richiamato nel precedente delle Sezioni Unite in tema di irretrattabilità del credito contributivo e mancata conversione del termine di prescrizione.
artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999
Richiamati nel ricorso incidentale; la Corte osserva che non incidono sul regime prescrizionale nel senso prospettato dall’agente della riscossione.
art. 2048 c.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma non pertinente alla questione decisa; non viene valorizzato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
L. n. 228 del 2012
Richiamata come norma modificativa dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di notifica della cartella esattoriale, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica.
- Il disconoscimento della copia fotostatica ai sensi dell’art. 2719 c.c. deve essere specifico, determinato e circostanziato; una contestazione generica o meramente assertiva non è idonea a paralizzare la valenza probatoria del documento, e il giudice può comunque valorizzare altri elementi di prova, anche presuntivi.
- La mancata impugnazione tempestiva di una cartella di pagamento validamente notificata comporta la definitività amministrativa del credito, ma non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, che richiede un titolo giudiziale definitivo.
- Per i tributi locali aventi natura periodica, come Tarsu, opera la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., trattandosi di obbligazioni di durata con autonoma rilevanza per ciascun periodo d’imposta.
- Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, il giudice può rideterminare il debito residuo sottraendo dall’importo complessivamente intimato le somme relative alle posizioni ritenute estinte o prescritte, anche se alcune delle cartelle sottostanti non sono oggetto di contestazione nel giudizio.
- Se una cartella validamente notificata non è stata opposta, l’eccezione di prescrizione non può essere differita all’impugnazione dell’atto successivo, salvo che si deducano vizi autonomi di quest’ultimo.
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