Sentenza n. 773/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione n. G02621 del 21 marzo 2016 di autorizzazione alla anticipata occupazione di uno specchio acqueo di complessivi mq 500.000 antistante il territorio del Comune di Terracina ai fini della sperimentazione per la classificazione delle acque, a scopo di allevamento mitili bivalvi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di autorizzazione all'anticipata occupazione di uno specchio acqueo di 500.000 mq antistante il territorio comunale, per la sperimentazione della classificazione delle acque ai fini dell'allevamento di mitili bivalvi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Terracina aveva impugnato la determinazione regionale che autorizzava una società cooperativa all'anticipata occupazione dello specchio acqueo. La controinteressata aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse qualificato del Comune, in ragione della distanza dell'impianto dalla costa, nonché per la mancata notificazione del ricorso alle amministrazioni che avevano adottato gli atti presupposti. Nel merito, il ricorso contestava, tra l'altro, la mancanza del requisito dell'urgenza richiesto dall'art. 38 cod. nav. per l'anticipata concessione dell'occupazione. Nelle more, altra sentenza del TAR Lazio aveva annullato con efficacia di giudicato la medesima determinazione regionale. Il Comune ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il provvedimento impugnato era già stato annullato con sentenza passata in giudicato resa in altro giudizio. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: ha ritenuto che il ricorso fosse ammissibile, riconoscendo al Comune sia la legittimazione sia l'interesse ad agire in ragione della vicinitas e del pregiudizio derivante dall'occupazione dello specchio acqueo antistante le coste comunali. Ha inoltre ritenuto non fondate le eccezioni relative alla mancata notificazione alle amministrazioni che avevano adottato atti presupposti, essendo la Regione l'amministrazione autrice del provvedimento impugnato. Nel merito virtuale, ha considerato fondato il motivo relativo all'assenza del requisito dell'urgenza previsto dall'art. 38 cod. nav., vizio già definitivamente accertato dal giudicato formatosi sulla precedente sentenza. La Regione Lazio è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, in favore del Comune; le spese sono state compensate nei confronti della società controinteressata e dell'associazione interveniente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più utilità concreta nella decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro processuale della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 38 cod. nav.
Il requisito dell'urgenza costituisce presupposto di legittimità dell'anticipata concessione dell'occupazione dello specchio acqueo; la sua mancanza vizia il provvedimento.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato è stato annullato con sentenza passata in giudicato resa in altro giudizio, il ricorso ancora pendente diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando un'utilità concreta e attuale nella pronuncia di annullamento.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può valutare l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso improcedibile, individuando la parte che avrebbe presumibilmente prevalso nel merito.
- Un ente locale è legittimato e ha interesse a impugnare un provvedimento che autorizza l'occupazione di uno specchio acqueo antistante le proprie coste quando tale localizzazione integra una vicinitas qualificata e prospetta un pregiudizio concreto.
- Nel giudizio di annullamento, la notificazione deve essere effettuata nei confronti dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato; la mancata notificazione alle amministrazioni coinvolte nell'adozione di atti presupposti non determina, di per sé, l'inammissibilità del ricorso.
- L'anticipata concessione dell'occupazione di un bene demaniale marittimo richiede il requisito dell'urgenza previsto dall'art. 38 cod. nav.; in mancanza, il provvedimento è illegittimo.
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