Cassazione Penale, Sentenza n. 28350/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che confermava la condanna per tentato furto aggravato dall'esposizione della merce alla pubblica fede. Il motivo principale era la censura circa l'applicazione dell'aggravante: si sosteneva che gli agenti erano noti e controllati dalla vigilanza fin dall'ingresso nel centro commerciale, per cui mancava la facilità di asportazione tipica della ratio dell'aggravante. Inoltre, in memoria difensiva depositata il 28/02/2023 si è dedotta l'assenza di querela della persona offesa, con richiesta di annullamento per difetto della condizione di procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente la questione della procedibilità: a seguito della modifica normativa operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i)), il delitto di furto aggravato per esposizione alla pubblica fede è divenuto procedibile a querela della persona offesa. La Corte ha ritenuto applicabile la novella anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore (30/12/2022) in quanto disposizione di favore. Nel fascicolo non è stata riscontrata querela e il termine per proporla (art. 85 d.lgs. n.150/2022) è ormai spirato; la denuncia immediata del direttore non manifesta volontà di querela. Perciò l'azione penale non poteva essere iniziata e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)»
La norma ha trasformato in querela la procedibilità per il furto aggravato da esposizione alla pubblica fede; la Corte ha ritenuto che tale disposizione di favore si applichi anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 85
Richiamato quale riferimento al termine entro il quale la querela avrebbe dovuto essere proposta; la Corte ha rilevato che tale termine è ormai spirato nel fascicolo.
art. 624 cod. pen., ultimo comma (furto)
La disposizione sostanziale richiamata nell'iter: la modifica normativa ha inciso sul regime di procedibilità collegato a questo articolo.
art. 2, comma 4 cod. pen. (principio di rapporto tra leggi che modificano la procedibilità)
Principio applicato per stabilire l'applicabilità nel tempo della modifica procedurale: la norma è stata richiamata per giustificare l'applicazione retroattiva in senso favorevole.
Massime di principio
- Se una norma successiva rende la procedibilità di un reato più favorevole (ad es. da d'ufficio a querela), quella disposizione può essere applicata anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore quando sia di favore per l'imputato.
- La mancanza della querela, quando questa è condizione di procedibilità, comporta l'improcedibilità dell'azione penale e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza.
- La denuncia presentata dalla persona offesa non sostituisce automaticamente la querela: è necessario verificare la volontà di esercitare l'azione penale (querela) nei termini di legge.
- Le deduzioni difensive riguardanti la procedibilità possono essere sollevate anche in sede di memoria e devono essere esaminate prioritariamente dalla Corte quando incidono sulla regolarità dell'azione penale.
- Le modifiche del regime di procedibilità vanno valutate alla luce del principio della prevalenza della norma più favorevole all'imputato; se invece la riforma fosse stata più gravosa la giurisprudenza tende a escluderne l'applicazione retroattiva.
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