Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2005/80

Direttiva 2005/80/CE della Commissione, del 21 novembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2005/80/CE della Commissione adegua al progresso tecnico la disciplina cosmetica europea, aggiornando gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE. L’intervento riguarda soprattutto l’inserimento nell’elenco delle sostanze vietate di numerose sostanze classificate come CMR e la soppressione o la correzione di alcune voci dell’allegato III. Gli Stati membri devono assicurare il recepimento entro il 22 maggio 2006 e applicare i divieti di commercializzazione e messa a disposizione dei prodotti non conformi secondo un calendario progressivo fino al 22 novembre 2006.

Modifica tecnica della direttiva cosmetici 76/768/CEE per aggiornare gli allegati II e III con il divieto di alcune sostanze CMR e l’adeguamento di talune esclusioni e diciture.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato nell’Unione europea e, in particolare, ai fabbricanti stabiliti nella Comunità e agli importatori stabiliti nella Comunità. Incide sulle sostanze utilizzabili nei cosmetici attraverso la modifica degli allegati II (sostanze vietate) e III, parte 1 (sostanze soggette a restrizioni) della direttiva 76/768/CEE. Sono previste specifiche esclusioni/precisazioni per alcune sostanze già disciplinate o per talune sostanze CMR di categoria 3 previamente valutate dal comitato scientifico competente.

Direttiva 2005/80/CE: adeguamento tecnico degli allegati II e III della direttiva cosmetici

La direttiva interviene sulla direttiva 76/768/CEE in materia di prodotti cosmetici per adeguare gli allegati II e III al progresso tecnico e all’evoluzione della classificazione delle sostanze pericolose. Il provvedimento si colloca nel quadro della disciplina sulle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) e recepisce l’esigenza di allineare il regime cosmetico alla direttiva 67/548/CEE, come modificata.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che la direttiva 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/15/CE, vieta nei cosmetici l’uso di sostanze CMR di categorie 1, 2 e 3, ma ammette, per le sostanze di categoria 3, una valutazione di accettabilità da parte del comitato scientifico competente. Poiché la direttiva 67/548/CEE è stata a sua volta modificata dalla direttiva 2004/73/CE, si rende necessario coordinare gli elenchi delle sostanze vietate o soggette a restrizione nella disciplina cosmetica.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato nell’Unione e riguarda operativamente i fabbricanti stabiliti nella Comunità e gli importatori stabiliti nella Comunità. L’effetto principale è la revisione delle sostanze utilizzabili nei cosmetici tramite modifica dell’allegato II, relativo alle sostanze vietate, e dell’allegato III, parte 1, relativo alle sostanze ammesse con limitazioni. La direttiva precisa inoltre che talune sostanze di categoria 3 possono restare utilizzabili solo se previamente valutate e ritenute accettabili dal comitato scientifico competente.

Modifiche all’allegato II: sostanze vietate

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE secondo quanto dettagliato nell’allegato della direttiva 2005/80/CE. In concreto:

  • sono eliminate le voci n. 615 e 616;
  • la voce n. 687 è sostituita con la dicitura relativa al dinitrotoluene, tecnico (CAS n. 121-14-2);
  • sono inserite numerose nuove voci, numerate da 1137 a 1211, corrispondenti a sostanze e miscele vietate.

Le sostanze aggiunte comprendono, tra le altre, diversi solventi, intermedi chimici, coloranti, pesticidi e sostanze con profilo di rischio CMR o comunque incompatibile con l’uso cosmetico. Il meccanismo seguito è quello del divieto diretto di impiego nei prodotti cosmetici mediante inclusione nell’elenco negativo dell’allegato II.

Modifiche all’allegato III, parte 1

La direttiva interviene anche sull’allegato III, parte 1, con modifiche mirate:

  • è eliminata la voce n. 19;
  • alla voce n. 1a, colonna b, la dicitura generale su "Acido borico, borati e tetraborati" è sostituita da "Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n. 1184 nell’allegato II";
  • alla voce n. 8, colonna b, la formulazione è aggiornata per riferirsi a "p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell’azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato".

Si tratta di un coordinamento tecnico tra l’elenco delle sostanze vietate e quello delle sostanze soggette a restrizioni, così da evitare sovrapposizioni o incongruenze normative.

Obblighi per gli Stati membri e calendario di applicazione

L’articolo 2 stabilisce una doppia scansione temporale per l’attuazione pratica delle nuove regole:

  • dal 22 agosto 2006 gli Stati membri devono garantire che i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi;
  • dopo il 22 novembre 2006 gli Stati membri devono garantire che tali prodotti non siano più commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali.

Si tratta di un obbligo di risultato che impone agli Stati membri di organizzare i controlli e le misure interne necessarie per rimuovere dal mercato i prodotti non conformi nei termini indicati.

Recepimento nazionale

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 22 maggio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

L’articolo 3, paragrafo 2, impone inoltre di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 5, i destinatari sono gli Stati membri.

Rilievi operativi per i professionisti

Per gli operatori del settore cosmetico, la direttiva comporta un aggiornamento puntuale delle liste di sostanze vietate e delle sostanze soggette a restrizioni. In termini pratici, fabbricanti, importatori e distributori devono verificare la composizione dei prodotti alla luce dell’allegato II aggiornato e delle esclusioni/precisazioni introdotte nell’allegato III, tenendo conto delle date di applicazione progressiva fissate dagli articoli 2 e 3.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e III della direttiva cosmetici

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE conformemente all’allegato della direttiva. L’intervento tecnico serve ad allineare la disciplina cosmetica alla classificazione delle sostanze pericolose della direttiva 67/548/CEE, come modificata, e ai pareri scientifici richiamati nei considerando.

Sostanze vietate e sostanze CMR

Nell’allegato II sono inserite numerose sostanze da vietare nei cosmetici, in particolare sostanze classificate CMR di categorie 1 e 2 e, salvo valutazione positiva del comitato scientifico, anche di categoria 3. Sono inoltre eliminate voci già obsolete e sostituita la voce relativa al dinitrotoluene tecnico (n. ordine 687).

Modifiche all’allegato III, parte 1

La prima parte dell’allegato III è modificata eliminando la voce n. 19 e aggiornando le diciture di alcune voci: al n. 1a si esclude espressamente la sostanza n. 1184 dell’allegato II dalla formula generale su acido borico, borati e tetraborati; al n. 8 la dicitura è sostituita per riferirsi a p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell’azoto e suoi sali, e ai derivati dell’o-fenilendiammina non già altrove elencati.

Obblighi per fabbricanti e importatori e calendario di applicazione

Dal 22 agosto 2006 gli Stati membri devono garantire che i fabbricanti della Comunità e gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alla direttiva. Inoltre devono assicurare che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 22 novembre 2006.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare entro il 22 maggio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono anche trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei prodottisostanze chimichemercato internotutela della salute

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.