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Direttiva 2005/79

Direttiva 2005/79/CE della Commissione, del 18 novembre 2005, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2005/79/CE della Commissione aggiorna la direttiva 2002/72/CE sui materiali plastici a contatto con alimenti, ampliando gli elenchi di monomeri, additivi e altre sostanze autorizzate e modificando talune restrizioni di migrazione. L’intervento è motivato da nuove valutazioni del rischio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e, in particolare, dall’esigenza di ridurre l’esposizione dei bambini piccoli all’olio di soia epossidato (ESBO) nelle guarnizioni in PVC di vasetti di vetro. La direttiva stabilisce anche una disciplina transitoria e fissa il termine di recepimento al 19 novembre 2006, con applicazione differenziata delle norme su commercio, uso, fabbricazione e importazione.

Modifica degli elenchi positivi e dei limiti di migrazione per i materiali plastici destinati al contatto con alimenti, con particolare aggiornamento delle restrizioni per l’olio di soia epossidato (ESBO) nelle guarnizioni in PVC per vasetti di vetro.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, nell’ambito della direttiva 2002/72/CE come modificata. Incide sulla produzione, commercializzazione e importazione nella Comunità di tali materiali e oggetti, nonché su specifiche guarnizioni in PVC contenenti ESBO usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Prevede inoltre una disciplina transitoria per i prodotti già riempiti prima del 19 novembre 2006 e commercializzati con indicazione della data di riempimento.

Direttiva 2005/79/CE della Commissione: modifica della disciplina UE sui materiali plastici a contatto con alimenti

La direttiva interviene sulla direttiva 2002/72/CE, che disciplina i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con alimenti. L’obiettivo è aggiornare gli elenchi di sostanze autorizzate e adeguare alcune restrizioni di migrazione sulla base di nuove valutazioni del rischio, in particolare di quelle dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1935/2004, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, quale base per fissare misure specifiche sui materiali a contatto con alimenti. Dai considerando emerge che la direttiva 2002/72/CE conteneva una lista di monomeri e altre sostanze di partenza autorizzate per la fabbricazione di materiali plastici, ma che nuove informazioni scientifiche imponevano:

  • l’inclusione di alcuni monomeri già ammessi provvisoriamente a livello nazionale;
  • l’inserimento di nuovi monomeri;
  • l’aggiornamento della lista degli additivi;
  • la revisione di alcune restrizioni già fissate a livello comunitario.

Particolare rilievo è attribuito all’olio di soia epossidato (ESBO), per il quale l’Autorità segnala che l’esposizione dei bambini piccoli, nel caso di consumo regolare di specifici alimenti, può superare la TDI. Per questa ragione viene ridotto il limite di migrazione specifica in talune applicazioni.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda i materiali e gli oggetti di plastica destinati al contatto con i prodotti alimentari, in quanto oggetto di armonizzazione UE tramite la direttiva 2002/72/CE. Le modifiche incidono su:

  • sostanze di partenza, monomeri e additivi autorizzati;
  • restrizioni di migrazione e specifiche di purezza;
  • condizioni di impiego di determinate sostanze in materiali plastici;
  • disciplina transitoria per guarnizioni in PVC contenenti ESBO usate per vasetti di vetro con alimenti per lattanti e bambini.

La disciplina transitoria si applica ai vasetti riempiti prima del 19 novembre 2006 e commercializzati a determinate condizioni di identificazione della data di riempimento.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 19 novembre 2006, adottando e pubblicando le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Devono inoltre trasmettere alla Commissione:

  • il testo delle disposizioni di recepimento;
  • una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la direttiva;
  • il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.

La direttiva impone un risultato differenziato nel tempo:

  • dal 19 novembre 2006 deve essere consentito il commercio e l’uso di materiali e oggetti conformi;
  • dal 19 novembre 2007 deve essere vietata la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di materiali e oggetti non conformi.

Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dagli Stati membri.

Disciplina transitoria per l’ESBO

L’articolo 2 introduce una specifica deroga/transizione per le guarnizioni in PVC contenenti ESBO, identificate con il numero di riferimento 88640. Tali guarnizioni, se usate per sigillare vasetti di vetro contenenti:

  • alimenti per lattanti e di proseguimento definiti dalla direttiva 91/321/CEE;
  • alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini definiti dalla direttiva 96/5/CE, possono continuare a essere commercializzate se i vasetti sono stati riempiti prima del 19 novembre 2006 e se sui materiali e sugli oggetti compare la data di riempimento.

La data di riempimento può essere sostituita da altra indicazione idonea a identificarla. Su richiesta, essa deve essere resa disponibile alle autorità competenti e ai soggetti incaricati del controllo. La disposizione non pregiudica le prescrizioni della direttiva 2000/13/CE.

Modifiche agli elenchi positivi di sostanze autorizzate

Gli allegati I e II aggiornano in modo esteso gli allegati II e III della direttiva 2002/72/CE. Le modifiche includono nuove sostanze inserite negli elenchi e modifiche a restrizioni già esistenti.

Tra le principali sostanze aggiunte o aggiornate compaiono, a titolo esemplificativo:

  • acrilato di diciclopentenile, acrilato di 2-etilesile, 3-amminopropiltrietossisilano, caprolattone, carbonato di etilene, alfa-metilstirene, perfluorometil per fluorovinil etere;
  • acido trimellitico e anidride trimellitica, con LMS(T) di 5 mg/kg;
  • numerosi acrilati e metacrilati, con LMS(T) di 6 mg/kg come gruppo;
  • composti di rame, zinco, antimonio, stagno, litio e altri additivi o coadiuvanti tecnologici;
  • polimeri e copolimeri, inclusi specifici poliestere e miscugli fluorescenti.

In più casi è previsto un vincolo d’uso limitato, ad esempio:

  • solo per rivestimenti antiaderenti;
  • solo per polimeri e copolimeri del PET;
  • solo per materiali destinati al contatto con alimenti acquosi;
  • solo per strati di materiali multistrato che non entrano in contatto diretto con alimenti.

Restrizioni di migrazione e limiti cumulativi

La direttiva modifica anche diverse restrizioni quantitative, introducendo o aggiornando limiti di migrazione specifica, limiti di migrazione totale e limiti di quantità residua. Le sigle usate nei testi modificati includono:

  • LMS;
  • LMS(T), che in numerosi casi indica un limite cumulativo riferito alla somma della migrazione di più sostanze;
  • QMA e QM(T), con limiti espressi in mg/kg o mg/6 dm2.

Per esempio:

  • per le guarnizioni in PVC con ESBO usate nei vasetti di vetro destinati a specifici alimenti per l’infanzia, l’LMS è ridotto da 60 a 30 mg/kg di alimento o simulante alimentare;
  • il triossido di diantimonio è assoggettato a LMS di 0,04 mg/kg espresso come antimonio;
  • il poli(glicerolato) di zinco e vari ossidi/sali di zinco sono soggetti a LMS(T) di 25 mg/kg come zinco;
  • diversi composti di stagno organico sono soggetti a limiti molto stringenti, ad esempio 0,006 mg/kg espresso come stagno o 0,18 mg/kg per alcune sostanze specifiche.

Specifiche di purezza e condizioni tecniche dell’allegato V

L’allegato III modifica le specifiche tecniche contenute nell’allegato V della direttiva 2002/72/CE, per sostanze quali:

  • sciroppi idrogenati da amido idrolizzato, che devono rispettare criteri di purezza analoghi a quelli dello sciroppo di maltitolo E 965 (ii);
  • carbone attivo, utilizzabile solo nel PET con un massimo di 10 mg/kg di polimero e con requisiti di purezza equiparati al carbone vegetale E 153, salvo il contenuto di ceneri fino al 10 %;
  • copolimero stirene-anidride maleica, sale sodico, con frazione PM < 1 000 inferiore allo 0,05 %;
  • miscele di stilbeni benzossazolici, con proporzioni tipiche del processo di produzione;
  • poliestere dell’acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo e poliestere di caprolattone con 1,4-butandiolo;
  • fosfato tridecilico d’etere di polietileneglicole, con specifiche sul contenuto massimo di determinate frazioni etossilate.

Note interpretative dell’allegato VI

L’allegato IV interviene sulle note dell’allegato VI, chiarendo il significato dei limiti cumulativi LMS(T). In particolare:

  • le note (8), (14) e (16) vengono sostituite per precisare quali gruppi di sostanze concorrono alla stessa restrizione;
  • vengono aggiunte le note (35), (36), (37), (38), (39) e (40).

Le nuove note sono rilevanti perché spiegano che, in diversi casi, il limite indicato non riguarda una sola sostanza ma la somma della migrazione di un gruppo di sostanze specificate per numero di riferimento. La nota (38) estende tale logica anche ai sali di zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. La nota (39) segnala che, per una sostanza specifica, il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore food contact materials, la direttiva comporta la necessità di verificare:

  • l’aggiornamento della documentazione tecnica di prodotto;
  • la conformità delle formulazioni alle nuove liste positive e alle nuove restrizioni;
  • la gestione delle scorte e dei prodotti immessi sul mercato in regime transitorio, con particolare attenzione alla data di riempimento dei vasetti;
  • l’adeguamento delle procedure di controllo interno e dei rapporti con fornitori e clienti;
  • la corretta trasposizione nazionale e la coerenza tra disciplina europea e norme interne di attuazione.

In sintesi, si tratta di una direttiva di aggiornamento tecnico, con impatto immediato sulla conformità dei materiali plastici a contatto con alimenti e con un rilievo pratico importante per la filiera degli imballaggi destinati a prodotti alimentari, soprattutto per l’infanzia.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati della direttiva 2002/72/CE

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III, V e VI della direttiva 2002/72/CE secondo gli allegati I-IV della direttiva 2005/79/CE. Le modifiche ampliano la lista delle sostanze autorizzate, aggiornano restrizioni e specifiche tecniche e introducono nuove note interpretative sui limiti di migrazione totale (LMS(T)).

Disciplina transitoria per le guarnizioni in PVC con ESBO

L’articolo 2 consente la continuazione della commercializzazione delle guarnizioni in PVC contenenti olio di soia epossidato, con numero di riferimento 88640, usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e di proseguimento o alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini, purché i vasetti siano stati riempiti prima del 19 novembre 2006 e i materiali siano conformi alle restrizioni applicabili. È richiesto che sui materiali e sugli oggetti compaia la data di riempimento, sostituibile da altra indicazione idonea a identificarla; su richiesta, tale data deve essere messa a disposizione delle autorità competenti e degli organi di controllo. Restano ferme le prescrizioni della direttiva 2000/13/CE.

Termine di recepimento e date di applicazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 19 novembre 2006 e di trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure con tabella di correlazione. Le norme nazionali devono consentire il commercio e l’uso di materiali e oggetti conformi dal 19 novembre 2006 e vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di materiali e oggetti non conformi dal 19 novembre 2007. È previsto l’obbligo di richiamo alla direttiva nei provvedimenti nazionali e di comunicazione delle principali disposizioni interne adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Nuove sostanze autorizzate e modifiche delle restrizioni negli allegati

Gli allegati I e II inseriscono nuove sostanze nella lista positiva della direttiva 2002/72/CE e modificano restrizioni per numerose altre sostanze, incluse le serie degli acrilati e metacrilati, composti stagno-organici, composti dello zinco, carboni attivi, polimeri e copolimeri, con rinvii a specifiche di purezza e limiti di migrazione. In diversi casi sono introdotte restrizioni cumulative LMS(T) per gruppi di sostanze, oltre a limitazioni di impiego per specifiche applicazioni, come rivestimenti antiaderenti, PET, materiali multistrato o contatto con alimenti acquosi.

Specifiche tecniche dell’allegato V e note dell’allegato VI

L’allegato III aggiorna le specifiche di purezza e di impiego per sostanze come sciroppi idrogenati da amido idrolizzato, carbone attivo, copolimero stirene-anidride maleica, miscele fluorescenti, poliesteri e fosfati etossilati. L’allegato IV modifica le note dell’allegato VI e ne aggiunge di nuove, chiarendo che i limiti LMS(T) si riferiscono, in alcuni casi, alla somma della migrazione di sostanze raggruppate; introduce inoltre note specifiche per i gruppi relativi ad acrilati, metacrilati, composti dello zinco, stagno organico, antimonio, litio e altre sostanze elencate.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremateriali a contatto con alimentisalute pubblicachimica dei materialimercato interno

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