Direttiva 2005/83
Direttiva 2005/83/CE della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna per progresso tecnico alcuni allegati della direttiva 72/245/CEE sulle perturbazioni radioelettriche dei veicoli a motore. Le modifiche consistono soprattutto nell’adeguamento dei riferimenti a norme ISO e CISPR più recenti e in alcune correzioni redazionali, senza alterare l’impianto generale della disciplina di omologazione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 settembre 2006 e applicarle dal 1º ottobre 2006.
Aggiornamento tecnico degli allegati della direttiva 72/245/CEE sulla compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore, con adeguamento ai più recenti riferimenti ISO/CISPR e correzioni redazionali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche entro il termine stabilito, e incide sul sistema di omologazione dei veicoli a motore disciplinato dalla direttiva 70/156/CEE, in particolare sui requisiti di compatibilità elettromagnetica e sulle prove relative a veicoli, componenti e unità elettroniche/elettriche (UEE) previste dalla direttiva 72/245/CEE. Non introduce un regime autonomo per operatori economici, ma modifica gli standard tecnici e le procedure di prova applicabili nell’ambito dell’omologazione; il testo è inoltre dichiarato rilevante ai fini del SEE.
Aggiornamento tecnico della disciplina sulla compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore
La direttiva 2005/83/CE della Commissione interviene sulla direttiva 72/245/CEE, che disciplina le perturbazioni radioelettriche e la compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore nell’ambito della procedura di omologazione prevista dalla direttiva 70/156/CEE. Il provvedimento è motivato dall’evoluzione delle norme tecniche internazionali CISPR e ISO e contiene anche alcune correzioni redazionali.
Finalità e contesto normativo
La Commissione rileva che, dopo la direttiva 2004/104/CE, alcune norme richiamate dalla direttiva 72/245/CEE sono state sostituite da versioni più recenti. Per garantire l’allineamento al progresso tecnico, occorre quindi aggiornare i riferimenti normativi degli allegati tecnici. La direttiva non ridisegna la disciplina sostanziale, ma adegua gli standard di prova e i rinvii tecnici utilizzati per l’omologazione.
Ambito di applicazione
La direttiva si rivolge agli Stati membri e opera nel quadro dell’omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti/UEE disciplinati dalla direttiva 72/245/CEE. Gli effetti pratici ricadono sui procedimenti di prova, sui servizi tecnici e sui costruttori che richiedono l’omologazione, poiché vengono aggiornati i metodi e le norme di riferimento da utilizzare. Il testo è espressamente rilevante ai fini del SEE.
Modifiche agli allegati tecnici
La direttiva modifica gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE.
- Allegato I: viene corretta una formulazione al punto 2.1.12 a) e vengono aggiornati i riferimenti alla ISO 7637-2, sostituendo il rinvio a DIS2002 con la 2a edizione 2004. L’appendice 1 è sostituita nei punti 7 e 8 con elenchi aggiornati delle norme ISO 11451 e ISO 11452, nelle edizioni specificate.
- Allegato VI: i riferimenti a ISO DIS 11451-2: 2003 e ISO DIS 11451-1: 2003 sono sostituiti con le rispettive edizioni 2005.
- Allegati VII e VIII: il punto 3.1 è riscritto stabilendo che la prova sia eseguita secondo CISPR 25, 2a edizione 2002, clausola 6.4, mediante metodo ALSE.
- Allegato IX: è l’allegato più ampiamente modificato. Si aggiorna la scelta dei metodi di prova, con facoltà del costruttore di combinare diversi metodi purché sia coperta l’intera gamma di frequenze richiesta; si aggiornano condizioni di prova, banda di frequenza, modulazioni e criteri di selezione delle frequenze da testare. È inoltre disciplinato l’uso di misure di laboratorio accreditato ISO 17025 per ridurre il numero di frequenze caratteristiche da provare. Vengono precisate le metodologie di prova per camera anecoica, cellula TEM e bulk current injection.
- Allegato X: i riferimenti a ISO 7637-2: 2002 sono aggiornati alla versione 2004.
Recepimento, applicazione e comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi entro il 30 settembre 2006 e applicarle dal 1º ottobre 2006. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. È inoltre richiesta la trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali e di una tabella di correlazione, nonché delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che sono tenuti a recepire il risultato prescritto lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati tecnici della direttiva 72/245/CEE
L’articolo 1 dispone che gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva 2005/83/CE. Le modifiche riguardano l’aggiornamento di definizioni, riferimenti normativi e metodi di prova, in particolare l’allineamento a nuove edizioni delle norme ISO 11451, ISO 11452, ISO 7637-2 e CISPR 25.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro e non oltre il 30 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1º ottobre 2006. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di correlazione, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Aggiornamento dell’allegato I
Nell’allegato I sono apportate una correzione redazionale al punto 2.1.12 a) e sostituzioni di riferimenti tecnici: al punto 6.8.1 e 6.9.1 il riferimento ISO 7637-2: DIS2002 è sostituito da ISO 7637-2: 2a edizione 2004. Sono inoltre sostituiti i punti 7 e 8 dell’appendice 1, con rinvio alle norme ISO 11451-1, 11451-2, 11451-4 e ISO 11452-1, 11452-2, 11452-3, 11452-4, 11452-5 nelle edizioni indicate.
Aggiornamento dell’allegato VI
Nell’allegato VI i riferimenti alle norme ISO DIS 11451-2: 2003 e ISO DIS 11451-1: 2003 sono sostituiti rispettivamente da ISO 11451-2: 3a edizione 2005 e ISO 11451-1: 3a edizione 2005 nei punti indicati.
Aggiornamento degli allegati VII e VIII
Il punto 3.1 degli allegati VII e VIII è sostituito prevedendo che la prova sia effettuata secondo la norma CISPR 25 (2a edizione 2002), clausola 6.4, mediante il metodo della cella blindata anecoica (ALSE).
Modifiche dell’allegato IX: metodi di prova e frequenze
L’allegato IX è aggiornato in modo esteso. Il punto 1.2.1 consente al costruttore di scegliere una combinazione di metodi di prova, purché sia coperta l’intera gamma di frequenze: camera anecoica, cellula TEM, bulk current injection, stripline e stripline da 800 mm, secondo le edizioni ISO indicate. Il punto 2.1 rinvia alla ISO 11452-1: 3a edizione 2005 per le condizioni di prova. Il punto 3.1 fissa la banda 20-2 000 MHz, con modulazioni MA e MF secondo le fasce di frequenza indicate, e rinvia alla ISO 11452-1 per intervalli e tempi di esposizione. Il punto 3.2 consente, in presenza di misure fornite dal costruttore da laboratorio accreditato ISO 17025 e riconosciuto dall’ente di omologazione, un numero ridotto di frequenze caratteristiche per la conferma della conformità. I punti 4.1.2, 4.2.2 e 4.3.2 aggiornano rispettivamente la metodologia di prova in camera anecoica, cellula TEM e bulk current injection, con riferimento alle norme ISO 11452-2, ISO 11452-3, ISO 11452-4 e ISO 11451-4; è specificata anche la posizione della sonda d’iniezione a 150 mm dall’UEE e il metodo di riferimento per il calcolo delle correnti iniettate.
Aggiornamento dell’allegato X
Ai punti 2 e 3 dell’allegato X il riferimento ISO 7637-2: 2002 è sostituito da ISO 7637-2: 2004.
Come è indicizzato
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