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Sentenza

Sentenza n. 2625/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento 1) del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano prot.n.489/2026 del 16 gennaio 2026 (doc.1), ad oggetto il diniego parziale sull’istanza di accesso agli atti acquisita dal Comune di San Vitaliano al prot.n.11850 del 30 settembre 2025; 2) del parere legale del Responsabile dell’Ufficio Contenzioso del Comune di San Vitaliano richiesto con la nota prot.n.332 del 13 gennaio 2026 (doc.2) dal Responsabile del Procedimento, di cui si ignorano estremi ed esatto contenuto; 3) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti ed interessi dei ricorre declaratoria del diritto all’esibizione di tutti i documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti acquisita dal Comune di San Vitaliano al prot.n.11850 del 30 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202601005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso ai titoli edilizi relativi ai fabbricati frontisti all'immobile dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari frontisti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, comproprietari di un'unità immobiliare in un fabbricato condominiale, avevano presentato istanza di accesso ai titoli abilitativi relativi ai fabbricati frontisti, per verificare il rispetto delle distanze legali tra gli immobili e contestare il diniego comunale di sanatoria edilizia concernente alcune opere realizzate presso il loro fabbricato. Il Comune aveva accolto solo parzialmente l'istanza, motivando il diniego con un generico richiamo alle opposizioni dei controinteressati. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso e l'illegittimità del diniego per insufficienza della motivazione e mancata considerazione dell'esigenza difensiva e della loro posizione qualificata di proprietari frontisti. Il controinteressato costituito ha contestato la propria legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di ostendere, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tutti gli atti richiesti con l'istanza di accesso. Il Collegio ha ritenuto che l'interesse dei ricorrenti fosse attuale, concreto e collegato a una situazione giuridicamente tutelata, poiché l'accesso era funzionale a verificare il rispetto delle distanze legali e a predisporre la difesa rispetto al diniego di sanatoria. In materia edilizia, la vicinitas del confinante o frontista, o comunque la stabile relazione con la zona, è sufficiente a configurare una posizione differenziata ai fini dell'accesso, senza richiedere la stessa legittimazione necessaria per impugnare direttamente il titolo edilizio. I titoli edilizi sono inoltre atti pubblici e il titolare non può opporre genericamente ragioni di riservatezza. Il diniego comunale è stato ritenuto illegittimo perché fondato soltanto su un generico richiamo alle opposizioni dei controinteressati, senza esplicitare gli interessi concreti posti a fondamento dell'opposizione né operare un effettivo bilanciamento. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre oneri di legge, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con il controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale

    L'interesse all'accesso deve essere collegato a una situazione giuridicamente tutelata; in materia edilizia tale requisito può sussistere in capo al confinante, al frontista o a chi abbia una stabile relazione con la zona, quando l'accesso sia funzionale alla verifica del rispetto dei limiti urbanistici e alla tutela difensiva.

Massime di principio

  • In materia edilizia, il proprietario confinante o frontista, nonché chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall'intervento, possiede un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ai titoli edilizi quando intenda verificare il rispetto delle distanze legali o delle previsioni urbanistiche.
  • La vicinitas richiesta per l'accesso ai titoli edilizi è distinta dalla legittimazione necessaria per impugnare direttamente il titolo abilitativo: ai fini dell'accesso è sufficiente una posizione qualificata e differenziata collegata all'esigenza di tutela di interessi propri.
  • I titoli edilizi sono atti pubblici e il loro titolare non può opporre un generico diritto alla riservatezza per impedire l'accesso; l'opposizione dei controinteressati deve indicare interessi concreti e apprezzabili, da valutare mediante un effettivo bilanciamento.
  • Il diniego di accesso è illegittimo quando si limiti a richiamare genericamente le opposizioni dei controinteressati senza esplicitare le ragioni concrete poste a fondamento di tali opposizioni e senza confrontarle con l'interesse qualificato dell'istante.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTitoli abilitativi edilizi
RamiAccesso e trasparenzaEdilizia
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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