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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40426/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Divisione ereditaria dopo la morte di Del Gaudio Antonio (e successivamente Montagnaro Fortunata). Contesa circa l'assegnazione dei beni (due locali commerciali in via Scarlatti e appartamento in via E. Alvino 37) e la congruità della stima effettuata dal CTU, in particolare sull'individuazione della "superficie convenzionale" del locale con due livelli; contestazione della omogeneità quantitativa e qualitativa delle quote assegnate; controversia relativa alla rinuncia delle sorelle al conguaglio (se valida senza consenso del fratello) e sulla tempestività dell'opposizione alla rinuncia; contestazione sull'addebito delle spese di CTU e sulla compensazione delle spese di lite

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha fatto riferimento e condiviso, in punto di stima, gli esiti della CTU; ha escluso l'anomalia motivazionale richiesta per cassazione e ha confermato che la formazione di due quote (una attribuita congiuntamente alle sorelle per volontà delle stesse) configurava una divisione in natura (art. 729/727 c.c.) e non l'applicazione dell'art. 720 c.c. per beni non comodamente divisibili. Ha deciso che il conguaglio è da inquadrare ex art. 728 c.c. (obbligo di perequazione che non condiziona l'efficacia della divisione e non richiede il consenso del debitore), pertanto la rinuncia preventiva delle sorelle non annulla la divisione né è essenziale per la sua efficacia; eventuale credito per conguaglio può essere fatto valere con i normali mezzi. Ha inoltre ritenuto corretta la decisione di porre le spese di CTU a carico della massa e la compensazione integrale delle spese di lite ritenuta congrua alla luce della condotta processuale e dei rapporti tra le parti. In sede di Cassazione ha disposto la compensazione parziale (per metà) delle spese del giudizio di legittimità, con residuo a carico del ricorrente principale, e ha richiamato l'applicabilità degli obblighi di versamento previsti dalla legge di stabilità 2013

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 4 e 5

    Limita il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione: possono essere denunciati solo vizi di nullità per carenza assoluta di motivazione o motivazione apparente; la censura sull'insufficienza argomentativa rientra in ambito più ristretto e non sempre è ammissibile in cassazione

  • art. 132 c.p.c. co. 2 n. 4

    Richiamato in relazione alla nullità per motivazione omessa o apparente; la Corte ha escluso che ricorresse una motivazione talmente carente da integrare il vizio deducibile in cassazione

  • art. 195 c.p.c.

    Regole sulla CTU e termini per osservazioni: la Corte ha discusso la possibilità di criticare la CTU in comparsa conclusionale ma ha concluso che i rilievi specifici sulla superficie convenzionale sono stati comunque esaminati e ritenuti infondati

  • art. 348 ter c.p.c.

    Richiamato come disciplina applicabile al potere del giudice di appello di confermare motivazioni di merito; usato per giustificare il sindacato limitato in cassazione

  • art. 720 c.c.

    Norma sui beni non comodamente divisibili: la Corte ha ritenuto che la fattispecie non rientrasse in questo articolo ma in una divisione in natura richiesta dalle parti, quindi i principi dell'art. 720 non erano operativi nel senso prospettato dal ricorrente

  • art. 728 c.c.

    Conguaglio nella divisione: la Corte ha interpretato il conguaglio come obbligo di perequazione che nasce con la pronuncia del giudice e che può essere posto a carico di un condividente senza che la sua previsione condizioni l'efficacia della divisione; pertanto la rinuncia preventiva delle controparti non vincola il giudice e non annulla automaticamente la divisione

  • art. 727 c.c.

    Principio di omogeneità quantitativa e qualitativa delle quote: la Corte ha confermato che il giudice può discostarsene motivatamente per raggiungere la proporzionale perequazione, verificando l'omogeneità anche solo dal punto di vista del valore complessivo

  • art. 729 c.c.

    Consente l'assegnazione di quote diseguali nella divisione in natura per formare quote di valore corrispondente, principio applicato per spiegare la formazione di due quote (una congiunta per le sorelle)

  • art. 732 c.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina della comunione e prelazione legale, per distinguere effetti dell'attribuzione congiunta

  • art. 1117 c.c.

    Riferimento alla natura condominiale di taluni beni e alla possibilità che la condominialità non escluda la spettanza di una quota ereditaria

  • art. 1236 c.c.

    Norme sulla rimessione del debito e termine per la dichiarazione di non voler profittare della rimessione: la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla congruità del termine sia rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se logica e coerente

  • art. 1175 c.c.

    Principi di buona fede e correttezza richiamati rispetto ai termini congrui per manifestare opposizione alla rinuncia al conguaglio

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Disposizioni sulle spese di giudizio: la Corte ha confermato che la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché adeguatamente motivata; non è sindacabile in cassazione salvo vizio di diritto

  • legge 24 dicembre 2012 n. 228 (art. 1 comma 17)

    Richiamata per l'obbligo di versamento a carico dei ricorrenti dopo il rigetto dei ricorsi presentati successivamente al 30 gennaio 2013

Massime di principio

  • Il giudice di merito può fare riferimento alle conclusioni del CTU e condividere le stime tecniche senza ulteriore motivazione dettagliata, purché non sussistano contestazioni tecniche rilevanti non esaminate; in cassazione i vizi di mera insufficienza motivazionale sono difficilmente recepibili.
  • Le critiche tecniche alla CTU sollevate in comparsa conclusionale possono essere comunque valutate dal giudice di merito; la loro ammissibilità e rilevanza dipendono dal quadro processuale e restano in larga parte questione di merito non sindacabile in cassazione.
  • La divisione ereditaria privilegia la soluzione in natura quando possibile; la formazione di una quota congiunta richiesta da alcuni coeredi è compatibile con la divisione e può portare a quote diseguali purché il risultato sia proporzionalmente equivalente (art. 727 e 729 c.c.).
  • Il conguaglio ex art. 728 c.c. è uno strumento di perequazione che nasce con la pronuncia giudiziale e può essere imposto anche senza il consenso del debitore; la mancata previsione o il mancato pagamento del conguaglio non annullano la divisione, ma legittimano l'azione di soddisfo dei creditori.
  • La rinuncia preventiva delle controparti al conguaglio è rilevante come elemento di valutazione per il giudice ma non necessariamente vincolante: il giudice può recepirla o meno nell'esercizio della propria discrezionalità.
  • Le spese per CTU sostenute nell'interesse comune dei condividenti possono essere poste a carico della massa; la compensazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché adeguatamente motivata.

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