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Sentenza

Sentenza n. 2263/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.978/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 978/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, l'importo complessivo di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e ne era stata depositata e notificata una copia informatica. Essa si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla carta docenti ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il TAR competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. Il ricorrente non era presente in camera di consiglio, sicché il Collegio ha escluso la necessità di concedere il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea. L'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede che il difensore sia munito di procura speciale, contenente gli elementi necessari a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e la controversia. La procura separata e genericamente riferita al diritto alla carta docenti non soddisfaceva tali requisiti. Il Collegio ha precisato che l'eccezione riconosciuta per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, la cui specialità può risultare dal contesto documentale unitario, non è automaticamente applicabile alla procura redatta su supporto cartaceo separato e poi depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura separata depositata telematicamente insieme all'atto, ma non elimina la necessità che la procura contenga elementi sufficienti a dimostrare la specifica volontà di conferire il potere rappresentativo per quella controversia. Il TAR ha inoltre ritenuto che la procura speciale debba preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso, secondo il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 11/2025, e che il vizio non sia sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare l'opzione più prudente. La mancata presenza del difensore in camera di consiglio è stata ritenuta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta a fondamento dell'ottemperanza.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale”.

    La procura speciale deve contenere gli elementi necessari a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e la specifica controversia.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.

    La disposizione adatta la procura separata al processo telematico, ma non esonera dalla necessità che la procura contenga elementi esaustivi sull'oggetto e sulla specifica controversia.

  • art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.

    Prevede la penalità di mora richiesta dal ricorrente nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso alle parti sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore, pur previamente informato in udienza, non sia presente e rinunci implicitamente al contraddittorio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina speciale del processo amministrativo sull'indispensabilità della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente, secondo il Collegio, la regolarizzazione successiva della procura mancante o inidonea quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    L'errore scusabile è istituto eccezionale, riconoscibile solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    La previsione della difesa tecnica obbligatoria giustifica l'esigenza di un adempimento specifico e diligente nella redazione della procura speciale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire di individuare concretamente l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi essenziali della controversia; una procura separata che si limiti a richiamare genericamente una determinata posizione sostanziale, senza identificare il giudizio o il provvedimento impugnato, non soddisfa il requisito di specialità e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La procura redatta su foglio separato e depositata telematicamente come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non è automaticamente valida per il solo effetto della congiunzione documentale prevista dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico: essa deve comunque contenere elementi sufficienti a dimostrare la specifica volontà di conferire il potere rappresentativo per la controversia interessata.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata anteriormente alla notificazione o al deposito dell'atto. La mera allegazione telematica di una procura cartacea non dimostra, da sola, né la consapevolezza del mandante circa il contenuto del ricorso né la contestualità del conferimento rispetto alla sua elaborazione.
  • Quando la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, la sua mancanza o inidoneità non è sanabile mediante il potere di rinnovazione previsto dal codice di procedura civile, poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
  • L'errore scusabile non è concedibile per la genericità della procura quando la pronuncia giurisprudenziale successiva abbia confermato, anziché innovato, un indirizzo interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando la questione sia prospettata in udienza o camera di consiglio e il difensore, non comparendo, rinunci implicitamente alla possibilità di interloquire; l'avviso è invece necessario per le questioni emerse dopo il passaggio della causa in decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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