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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4354/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo (quota di immobili e somma di denaro) disposto dal G.I.P. di Lamezia Terme il 21/06/2022, in relazione alla presunta integrazione del reato ex art. 603-bis, comma 1, n. 2 c.p. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) violazione delle norme sul differimento dell'udienza (art. 309, comma 9-bis c.p.p. e connessi) e lesione dei diritti difensivi per il rigetto della richiesta di rinvio motivata dall'impedimento professionale del difensore; (2) carenza assoluta di motivazione riguardo al requisito del periculum in mora ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.), cioè mancata indicazione di elementi concreti che giustificassero il rischio di dispersione o sottrazione dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretto l'orientamento per cui la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis c.p.p. è personale all'imputato/indagato e l'impedimento del difensore non costituisce di per sé giustificato motivo, specie in sede di procedimento camerale (art. 127 c.p.p.). Ha invece accolto il secondo motivo: ha rilevato una radicale carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata in relazione al periculum in mora richiesto dall'art. 321, comma 2 c.p.p. destinato alla confisca, mancando le ragioni concrete e attuali che giustificassero l'anticipazione dell'effetto ablativo. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 324, comma 5 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.

    art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.

    La Corte conferma che la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza è personale all'imputato/indagato; l'impedimento del difensore non rientra tra i "giustificati motivi" idonei a ottenere automaticamente il rinvio, specialmente in sede camerale.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    In sede di procedimento camerale la partecipazione del difensore è eventuale e la sua assenza non è determinante per il rinvio; ciò giustifica il rigetto della domanda di differimento basata sulla indisponibilità del difensore.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è richiesto che il provvedimento contenga motivazione anche sul periculum in mora: il giudice deve indicare le ragioni concrete per cui è necessario anticipare l'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma relativa alla confisca; il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere adeguatamente motivato rispetto alla futura pronuncia di confisca, anche per equivalente.

  • art. 603-bis cod. pen.

    art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Articolo che disciplina la fattispecie contestata (sfruttamento/approfittamento dello stato di bisogno e sfruttamento lavorativo); la Corte osserva che non si tratta di reato proprio dell'imprenditore, potendo essere integrato da chiunque presenti i requisiti soggettivi e oggettivi.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso per vizio di violazione di legge; la Corte esercita controllo anche sui vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile o privo dei requisiti minimi.

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo giudizio dopo annullamento della Corte di Cassazione.

  • art. 125, comma 3 e art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 125, comma 3; art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Articoli citati dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sui diritti difensivi; la Corte ha ritenuto che, quanto alla richiesta di differimento per assenza del difensore, tali richiamati principi non impongono il rinvio in sede camerale, mentre l'evento centrale è la valutazione dell'esistenza del periculum in mora ai sensi dell'art. 321.

Massime di principio

  • La richiesta di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, c.p.p. è personale all'indagato/imputato: l'impedimento del difensore non costituisce di per sé motivo idoneo a ottenere automaticamente il rinvio, soprattutto per udienze camerali dove la presenza dell'avvocato è non indispensabile (art. 127 c.p.p.).
  • Nei procedimenti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.) il giudice deve motivare specificamente il periculum in mora: occorrono accertamenti e indicazioni concrete sul rischio attuale di dispersione, deterioramento, alienazione o sottrazione dei beni.
  • La Cassazione interviene per vizio di legge e per carenze motivazionali radicali: una motivazione inadeguata sul periculum in mora può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.
  • Il reato di cui all'art. 603-bis c.p. può essere integrato da soggetti diversi dall'imprenditore: la qualifica formale del soggetto (es. dipendente con funzioni direttive vs legale rappresentante) non esclude a priori la valutazione della responsabilità penale.
  • Quando nel sequestro è prevista la confisca per equivalente, il giudice può disporre il sequestro anche di beni personali, ma deve comunque fornire adeguata motivazione circa il collegamento tra reato e beni e la necessità del sequestro preventivo.

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