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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13335/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore impugnava per cassazione la condanna per danneggiamento lamentando: 1) nullità per difetto di coordinamento tra imputazione (Viale Arcadia) e fatto emerso in istruttoria (Via Laudesi); 2) vizi relativi al riconoscimento informale dell'imputato (modalità contrastanti rese dal teste e dagli operanti); 3) insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla base di elementi indiziari non univoci; 4) contrasto della conclusione di responsabilità con gli indizi emersi; 5) errata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e valutazione del danno come minimo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso non inammissibile e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (decorso integrale del termine, maturato nel novembre 2021, nonostante periodi di sospensione). La Corte ha ritenuto che le contraddizioni sulle modalità del riconoscimento e la natura atipica delle prove rendessero il ricorso non manifestamente infondato, consentendo di rilevare d'ufficio la prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione a nullità processuali; la Corte valuta le questioni procedurali sulla base delle risultanze istruttorie e delle modalità del riconoscimento

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Invocato tra le norme processuali a pena di nullità; la Corte verifica se l'imputazione e la decisione abbiano avuto ad oggetto il medesimo fatto

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento a vizi formali dell'imputazione; la Corte considera la compatibilità tra atto di accusa e motivazione

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in tema di diritto di difesa con riguardo a nullità a pena di nullità e regolarità del processo

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Esaminato in relazione alla disciplina del riconoscimento; la sentenza segnala che il riconoscimento informale è prova atipica la cui efficacia dipende dall'attendibilità del teste

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla difesa con riguardo alla conformità procedurale; la Corte verifica i principi di regolarità del processo

  • art. 635 comma secondo n. 1 c.p. e art. 625 comma primo n. 7 c.p.

    Riferiti dalla difesa per la qualificazione del fatto (danneggiamento); la Corte non decide il merito perchè ha disposto l'annullamento per prescrizione

  • art. 530 comma secondo cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione della decisione di merito e alla congruità della motivazione

  • art. 131-bis c.p. e art. 133 comma primo c.p.

    Citate dalla difesa come base per escludere la punibilità per minimo danno; la Corte non è entrata nel merito applicativo della causa sostanziale perché ha accolto la prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le cause di non punibilità: la Corte l'ha richiamata per dichiarare d'ufficio la prescrizione sopravvenuta nonostante l'impugnazione non manifestamente infondata

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Norma procedurale che ha consentito la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; il P.G. aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso

  • Sez. U, n. 32 del 22/11/2000

    Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, in presenza di impugnazione non manifestamente infondata, la Corte di legittimità può rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione)

Massime di principio

  • La prescrizione sopravvenuta deve essere rilevata dalla Corte di Cassazione anche se la Procura generica chiede l'inammissibilità del ricorso, purché il ricorso non sia manifestamente infondato
  • I riconoscimenti informali (in caserma, tramite foto su cellulare, ecc.) sono prove atipiche: la loro efficacia dipende dall'attendibilità del dichiarante e dalla coerenza con le dichiarazioni degli operanti
  • Contraddizioni tra versioni rese da testi e operanti non rendono automaticamente manifestamente infondato un ricorso; possono invece consentire alla Cassazione di esaminare questioni sopravvenute (es. prescrizione)
  • Quando la corte di legittimità accerta l'integrale decorso del termine di prescrizione, può annullare senza rinvio per estinzione del reato senza entrare nel merito della valutazione probatoria
  • Le impugnazioni che contestano vizi procedurali (imputazione, riconoscimento) devono essere valutate relativamente alla rilevanza di tali vizi sulla decisione: la mera discrepanza di luogo o modalità non è automaticamente decisiva, ma incide sulla gravità del vizio
  • La causa di non punibilità per minimo danno (art. 131-bis) riguarda il fatto materiale e la sua entità; tuttavia, se la prescrizione è già maturata, la Corte può dichiarare l'estinzione senza affrontare l'applicazione di tale causa

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