Sentenza n. 1077/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento -del diniego del pagamento dell'indennità supplementare datato 23/12/2022 e conosciuto in pari data a firma del Capo Ufficio dello Stato Maggiore della Difesa, Centro Unico Stipendiale Interforze, Col.c.(li) s.SM Salvatore Giovanni Giacalone. con cui il Ministero della Difesa ha precisato “quest'Ufficio conferma il riscontro a suo tempo fornito all'interessato con la lettera a cui si fa seguito (allegata)”, facendo riferimento per relationem alla nota con la quale il 10/2/2021 gli era stato negato il beneficio, con ciò riprendendone in modo integrale le motivazioni, che si riportano di seguito: “Si comunica che dalla documentazione pervenuta dal Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per il pagamento dell'indennità supplementare, si evince che al S.V. è cessata dal servizio permanente in data 27/12/2018, senza aver maturato il diritto a pensione. Al riguardo, atteso che l'art. 1914 del Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) al comma 1 prevede che "Agli Ufficiali e ai Sottufficiali in servizio permanente, nonché agli Appuntati e ai Carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'art. 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un 'indennità supplementare", le condizioni imprescindibili per la maturazione del diritto all'indennità in argomento sono al cessazione dal servizio con diritto al trattamento pensionistico al momento dell'effettivo collocamento a riposo. Nel senso si è da tempo espresso il Consiglio di Stato (parere n. 473 in data 23 giugno 1981 e da ultimo sentenza n. 1932 in data 13 febbraio 2020). Per quanto precede, l'istanza della S.V. non trova favorevole accoglimento”. - di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del pagamento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 1914 del Codice dell'ordinamento militare
Esito
La controversia
Il ricorrente, già Carabiniere con oltre 24 anni di servizio, era stato congedato per rimozione conseguente alla perdita del grado. Aveva chiesto la liquidazione dell'indennità supplementare prevista dall'art. 1914 del Codice dell'ordinamento militare, ma l'Amministrazione aveva negato il beneficio ritenendo necessario che la cessazione dal servizio fosse avvenuta con diritto a pensione e rilevando che il ricorrente era cessato senza aver maturato tale diritto. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 1914 del d.lgs. n. 66/2010, nonché degli artt. 23, 76 e 77 Cost.; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, disparità di trattamento, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento, proporzionalità, equità e certezza giuridica; violazione della buona fede e del legittimo affidamento; carenza e incongruità della motivazione. Il ricorrente sosteneva inoltre che l'evoluzione della disciplina dell'indennità supplementare e gli interventi della Corte costituzionale avessero ridimensionato le limitazioni derivanti dalla tipologia di congedo e che, ove la normativa fosse interpretata diversamente, il riordino operato dal Codice dell'ordinamento militare avrebbe ecceduto i limiti della legge delega determinando un aggravio del carico fiscale a carico dei militari.
La decisione
All'udienza di discussione la difesa del ricorrente ha dichiarato che il pagamento dell'indennità reclamata era stato effettuato e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha preso atto dell'avvenuto pagamento e ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Ha compensato integralmente le spese, rilevando che l'esito del contenzioso era stato condizionato dalla modifica legislativa introdotta dall'art. 1, comma 651, della l. n. 197/2022, resa applicabile anche ai giudizi pendenti dall'art. 1, comma 654, della medesima legge.
Norme richiamate
art. 1914 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Agli Ufficiali e ai Sottufficiali in servizio permanente, nonché agli Appuntati e ai Carabinieri, iscritti da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'art. 1913, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è dovuta un'indennità supplementare
La disposizione costituiva il fondamento del diniego amministrativo, interpretato dall'Amministrazione nel senso che il diritto all'indennità richiedesse la cessazione dal servizio con diritto a pensione.
art. 1, comma 651, l. 29 dicembre 2022, n. 197
La modifica legislativa ha inciso sulla disciplina rilevante, determinando l'esito del contenzioso secondo quanto rilevato dal TAR.
art. 1, comma 654, l. 29 dicembre 2022, n. 197
alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato
La modifica normativa è stata resa applicabile anche ai giudizi pendenti o definiti con sentenza non ancora passata in giudicato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio amministrativo, l'amministrazione corrisponde integralmente la prestazione oggetto della domanda e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di legittimità dedotti.
- Una modifica legislativa espressamente applicabile ai giudizi pendenti può determinare il venir meno della controversia relativa al diniego di una prestazione amministrativa, ove l'amministrazione provveda conseguentemente al pagamento richiesto.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'intervento sopravvenuto del legislatore e dall'adempimento dell'amministrazione, le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolare incidenza della modifica normativa sull'esito del contenzioso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1085/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1087/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1088/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1089/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1090/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1091/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →