Sentenza n. 633/2026 - Latina, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 544/2020 del Giudice di Pace di Gaeta, depositata il 23 settembre 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 304/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 544/2020 del Giudice di Pace di Gaeta, passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna del Comune al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese processuali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di pace, che aveva condannato il Comune di Cellole al pagamento di 200 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario. La sentenza era stata notificata al Comune il 6 marzo 2025 ed era assistita da certificazione del passaggio in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione e ha domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito né ha dimostrato di aver adempiuto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha dichiarato ammissibile l’azione, essendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997, e la riconducibilità di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, constatata l’assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Comune di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato fin d’ora, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il dirigente comunale preposto al servizio contabilità e bilancio quale commissario ad acta, da attivare su istanza del ricorrente e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha invece respinto, allo stato, la richiesta di penalità di mora, ritenendo sufficiente la contestuale nomina del commissario e riservando una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione del Comune. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’ottemperanza anche per ottenere l’adempimento di statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando rimaste ineseguite dall’amministrazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base della domanda di penalità di mora, che il Collegio non riconosce allo stato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato; il TAR nomina il dirigente comunale competente per contabilità e bilancio.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora; la sua applicazione può essere negata quando il giudice ritenga adeguata la nomina del commissario, salva una successiva rivalutazione in caso di persistente mancata collaborazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza relativa all’esecuzione di obblighi pecuniari a carico della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere dall’amministrazione l’adempimento di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando le statuizioni in essa contenute siano rimaste ineseguite e impongano all’amministrazione un obbligo di conformazione nel caso deciso.
- Per l’ammissibilità dell’ottemperanza relativa a obblighi pecuniari della pubblica amministrazione occorrono, tra l’altro, la prova del passaggio in giudicato della decisione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non dimostri di aver adempiuto al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine ultimativo e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata quando il giudice abbia già predisposto una misura esecutiva alternativa, quale la nomina del commissario ad acta; la penalità può essere rivalutata successivamente se l’amministrazione non collabora con il commissario.
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