Cassazione Penale, Ordinanza n. 25077/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che erano stati proposti avverso un provvedimento non autonomamente impugnabile. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in favore della Cassa delle ammende, alla somma di euro 3.000, determinata in via equitativa.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Gli indagati avevano chiesto, ai sensi dell'art. 335-quater c.p.p., la retrodatazione dell'iscrizione a loro carico nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica di Napoli, nell'ambito del procedimento n. 23999/2020. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza con ordinanza del 17 marzo 2026. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione. La Corte rileva però che il provvedimento impugnato non era autonomamente impugnabile; di conseguenza i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 335-quater c.p.p.
È la base dell'istanza di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato presentata dagli indagati; la Corte non ne esamina il merito, ma rileva l'inammissibilità dell'impugnazione proposta contro il relativo diniego.
cod. proc. pen.
Il ricorso è stato esaminato secondo le regole del procedimento penale; la Corte afferma che il provvedimento impugnato non era autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta contro un provvedimento non autonomamente impugnabile è inammissibile.
- Quando il ricorso è inammissibile, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità, la verifica preliminare sull'ammissibilità dell'impugnazione precede ogni esame del merito dell'istanza sottostante.
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