Cassazione Penale, Sentenza n. 32717/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato dichiarato colpevole, all’esito di giudizio abbreviato, di più episodi di estorsione continuata, consumata e tentata, aggravata dall’art. 416-bis.1 c.p., e condannato alle pene di legge; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. Con il primo motivo il ricorrente denunciava l’erronea applicazione dell’aggravante del metodo mafioso e dell’attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023. Sosteneva che le due circostanze fossero incompatibili e che la Corte d’appello, pur riconoscendo tale incompatibilità, le avesse mantenute entrambe, senza rimediare all’errore del giudice di primo grado mediante l’esclusione dell’aggravante. Contestava inoltre la motivazione sulla sussistenza del metodo mafioso, ritenendo non dimostrati né un gruppo mafioso di riferimento, né la consapevolezza delle vittime di un collegamento dell’imputato con tale gruppo, né la strumentalizzazione di quel collegamento per rafforzare la minaccia. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’utilizzabilità della trascrizione di una conversazione intercettata tra l’imputato e una persona offesa. La difesa lamentava l’assenza agli atti del supporto digitale originale e sosteneva che tale mancanza impedisse il controllo sulla genuinità, completezza e correttezza della trascrizione, configurando un’ipotesi di inutilizzabilità patologica. Contestava inoltre che, nel giudizio abbreviato, il contenuto della trascrizione potesse essere dimostrato mediante prova dichiarativa. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato e il secondo manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la conferma dell’aggravante del metodo mafioso, osservando che la motivazione d’appello aveva valorizzato in modo logico e puntuale le richieste di denaro per le famiglie in difficoltà, l’affermazione secondo cui tutti dovevano pagare perché così si faceva in tutti i paesi, il riferimento al collegamento tra il luogo dei fatti e altro comune associato alla presenza della Sacra Corona Unita, nonché il richiamo alla necessità di mantenere numerosi detenuti. Ha inoltre ribadito che l’aggravante non richiede necessariamente l’esistenza accertata di un’associazione mafiosa costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano connotati tipicamente mafiosi. La Corte ha ritenuto non emendabile, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, l’errore del giudice di primo grado consistito nel riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, senza per ciò escludere l’aggravante ritenuta sussistente. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che il ricorrente non aveva assolto l’onere della prova di resistenza: non aveva individuato compiutamente la violazione procedimentale e gli atti incisi, né aveva spiegato quale effetto demolitorio avrebbe prodotto l’espunzione della trascrizione sul complessivo compendio probatorio, anche alla luce delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
aggravante del metodo mafioso
L’aggravante può sussistere quando la violenza o la minaccia assumono connotati tipicamente mafiosi; non è necessario dimostrare l’esistenza di un’associazione mafiosa costituita né una sua effettiva origine mafiosa.
art. 616 c.p.p.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203
utilizzazione del metodo mafioso
La contestazione dell’aggravante non presuppone necessariamente un’associazione mafiosa costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa.
Massime di principio
- Nell’estorsione, l’aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche in assenza di prova dell’esistenza di un’associazione mafiosa costituita, quando le modalità della minaccia siano oggettivamente connotate da evocazione o rappresentazione di un potere mafioso idoneo a rafforzare la coartazione della vittima.
- La valutazione del metodo mafioso può fondarsi, in modo coordinato, sul contenuto delle richieste estorsive, sui riferimenti territoriali e ambientali, sull’evocazione di soggetti detenuti o di esigenze di mantenimento e, più in generale, su ogni elemento che renda la minaccia tipicamente mafiosa.
- Quando il giudice di primo grado abbia riconosciuto sia l’aggravante del metodo mafioso sia l’attenuante della lieve entità e tale decisione non sia stata impugnata dal pubblico ministero, il giudice d’appello non può porre rimedio all’errore eliminando l’attenuante in malam partem; può tuttavia confermare, se adeguatamente motivata, la ritenuta sussistenza dell’aggravante.
- Chi deduce in cassazione l’inutilizzabilità di una prova deve indicare la specifica violazione procedimentale, gli atti incisi e dimostrare, attraverso la prova di resistenza, che l’eliminazione della prova contestata sia idonea a disarticolare la motivazione e il complessivo apparato probatorio della decisione.
- La censura di inutilizzabilità è inammissibile o manifestamente infondata quando il ricorrente non si confronta con l’intero compendio probatorio valorizzato dalla sentenza e non dimostra l’effettiva incidenza demolitoria dell’elemento istruttorio contestato.
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