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Sentenza

Sentenza n. 180/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto n. 13243/GRFVG del 19.3.2025 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive e turismo - servizio industria e artigianato avente ad oggetto “PR FESR 2021 - 27 - Linea d'intervento a1.2.1 - Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione. Non ammissione della domanda di contributo presentata dall'impresa CENTRO DATA S.A.S. DI POLI E ZUCCHINI ANDREA per il progetto “HR4Future: innovazione e trasformazione digitale per la gestione del personale” da realizzarsi presso la sede di UDINE - Prat. N. 2024/749”; - della comunicazione dei motivi ostativi all''accoglimento della domanda della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive e turismo, servizio industria e artigianato, prot. n. 0163474/P/GEN dd. 26.2.2025; - dei pareri del Comitato Tecnico del 11.02.2025 e 18.03.2025 per le parti in cui si sono espressi sulla domanda della ricorrente; - del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2003 del 15 dicembre 2023: “PR FESR 2021-27 - Linea d'intervento a1.2.1 - Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione - Aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo della strategia regionale per la specializzazione intelligente 2021-2027 (S4) - bando 2024”, ed in particolare dell'art. 15; - della delibera della Giunta regionale FVG n. 594 del 30 aprile 2024 di nomina del Comitato Tecnico ai sensi dell'art. 15 della legge regionale FVG n. 26 del 2005 e dall'Allegato 1 alla delibera stessa con cui sono approvate, ai sensi dell'articolo 15, comma 10 della legge regionale FVG n.26/2005, le “Direttive al Comitato tecnico di valutazione per l'espressione del parere in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese e negli altri casi previsti con legge regionale o bando”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorchè non conosciuti dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202500300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di non ammissione a un contributo PR FESR 2021-2027 per un progetto di innovazione nella gestione del personale, unitamente agli atti presupposti e alla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la non ammissione della domanda di contributo deducendo: violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria ed erroneità dei presupposti, sostenendo che il preavviso di rigetto fosse stato applicato solo formalmente e che le osservazioni presentate non fossero state valutate; violazione dell'art. 15, comma 8, lett. a), del bando, per non avere il Comitato tecnico richiesto documentazione integrativa; infine, eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità, carenza di istruttoria e motivazione, sulla base del confronto con altri progetti ammessi a finanziamento. La ricorrente ha inoltre impugnato il bando, la nomina e le direttive del Comitato tecnico e i relativi pareri.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati: il decreto era adeguatamente motivato mediante integrale recepimento del parere del Comitato tecnico, che aveva individuato la genericità e incompletezza della relazione tecnica, l'assenza di metodologie, strumenti e obiettivi definiti, nonché l'impossibilità di valutare l'attinenza, congruità e pertinenza delle spese. Il preavviso di rigetto aveva reso note tali ragioni e consentito il contraddittorio; tuttavia, le osservazioni della ricorrente si erano limitate a manifestare il dissenso rispetto alla valutazione tecnica e a prospettare una comparazione con altri progetti, senza fornire elementi idonei a superare le criticità rilevate. Il giudice ha ritenuto inoltre legittima la mancata richiesta di integrazione documentale: secondo il bando, essa riguarda singoli e specifici elementi mancanti e non può essere utilizzata per integrare o sostituire un progetto complessivamente carente. Tale limite è particolarmente rilevante nelle procedure valutative a sportello, svolte secondo l'ordine cronologico, poiché un soccorso istruttorio esteso consentirebbe di presentare domande incomplete acquisendo indebitamente il vantaggio temporale. Anche il terzo motivo è stato respinto: la valutazione dei progetti ai fini dell'ammissione al finanziamento costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di macroscopiche abnormità o manifeste incongruenze. Il confronto soggettivo con altri progetti non dimostrava tali vizi e il suo accoglimento avrebbe comportato una sostituzione del giudice alle valutazioni riservate all'amministrazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento di non ammissione è stata ritenuta sufficiente perché il decreto recepiva integralmente e rendeva conoscibili le ragioni tecniche del parere sfavorevole.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto ha assolto la funzione partecipativa, poiché ha comunicato le criticità del progetto e consentito all'impresa di presentare osservazioni; l'amministrazione non era tenuta ad accoglierle in assenza di elementi idonei a superare tali criticità.

  • art. 15, commi 4, 5, 7 e 8, del bando PR FESR 2021-2027

    Il comma 7 stabilisce che non sono ammissibili i progetti la cui relazione tecnica è priva degli elementi di completezza e dettaglio tali da non consentire la valutazione del progetto; il comma 8 esclude in tale caso la possibilità di sanare l'inammissibilità con documentazione integrativa.

    La documentazione integrativa è ammessa per singoli e specifici elementi mancanti, non per colmare la carenza complessiva della relazione tecnica o sostituire il progetto originariamente presentato.

  • art. 15 l.r. FVG 26/2005, come sostituito dall'art. 2, comma 5, l.r. FVG 14/2023

    Il Comitato tecnico, composto da esperti in materia di attività produttive, svolge la valutazione tecnica dei progetti secondo il bando e la normativa europea; il responsabile regionale può recepirne il parere nella decisione finale.

Massime di principio

  • In una procedura di concessione di contributi, il provvedimento di non ammissione è adeguatamente motivato quando recepisce in modo conoscibile e sufficientemente dettagliato il parere dell'organo tecnico, indicando le carenze della proposta che impediscono la valutazione del progetto.
  • Il contraddittorio instaurato mediante il preavviso di rigetto non impone all'amministrazione di modificare l'esito del procedimento se le osservazioni del richiedente si limitano a contestare soggettivamente la valutazione tecnica senza fornire elementi concreti idonei a superare le criticità evidenziate.
  • Nelle procedure valutative a sportello, il soccorso istruttorio non può consentire l'integrazione sostanziale di una proposta progettuale complessivamente carente, poiché ciò altererebbe l'ordine cronologico di presentazione e attribuirebbe un vantaggio indebito a chi abbia presentato una domanda incompleta.
  • Le valutazioni tecniche dei progetti ai fini dell'ammissione a contributo sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopiche abnormità, manifeste incongruenze o errori evidenti; non è consentito sostituire alla valutazione dell'amministrazione una diversa valutazione soggettiva del richiedente o del giudice.
  • Il mero confronto con altri progetti ammessi a finanziamento non dimostra una disparità di trattamento quando non siano accertati l'effettiva sovrapponibilità delle proposte e vizi macroscopici nella valutazione tecnica della domanda esclusa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorio

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