Cassazione Penale, Sentenza n. 51408/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di mantenimento del regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente contestava la carenza/mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, denunciando che non sussistono elementi nuovi e individualizzanti della pericolosità attuale e della possibilità di mantenere contatti con l'associazione mafiosa; rilevava la dissociazione formale manifestata nel 2018, la condotta positiva in carcere, l'assenza di trattenimento di corrispondenza o rilievi nei colloqui e l'assenza di contatti esterni concreti
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia adeguatamente motivato la decisione: ha valutato le note investigative (DIA, DDA, Comando Generale dei Carabinieri) che attestano l'operatività dell'associazione, il ruolo di rilievo del ricorrente e la possibilità di mantenimento di contatti, anche attraverso esponenti in libertà (in particolare i fratelli). La dissociazione del 2018 è stata considerata isolata e non corroborata da una collaborazione complessiva; inoltre sono emersi provvedimenti disciplinari recenti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per la proroga del 41-bis è sufficiente il giudizio di probabilità dei collegamenti, non la certezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
La norma disciplina il regime penitenziario differenziato; la Corte interpreta che per la proroga/applicazione sia sufficiente la probabilità ragionevole della persistenza di collegamenti con l'associazione criminale, desumibile da elementi sintomatici (ruolo del detenuto, operatività del clan, contatti con esponenti in libertà)
art. 125 cod.proc.pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione e all'accertamento; la Corte ha comunque ritenuto che il Tribunale abbia svolto valutazione critica e motivazione adeguata ai sensi della disciplina sul procedimento
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen.
Motivi di cassazione invocati (violazione di legge e mancata o insufficiente motivazione); la Corte ha escluso la fondatezza delle censure, ritenendo la motivazione del giudice di merito completa e coerente
Massime di principio
- Per la conferma o proroga del 41-bis non è richiesta la prova certa di contatti attuali: è sufficiente la probabilità ragionevole, desumibile da indagini e note investigative che mostrino operatività dell'associazione e ruoli di rilievo del detenuto
- La dissociazione formale (es. confessione isolata) non basta a escludere il rischio di collegamenti: deve essere concreta, durevole e corroborata da comportamenti e elementi esterni (collaborazione continuativa, cambiamento penitenziario certificato, assenza di rapporti con affiliati)
- La valutazione del giudice di merito sul materiale probatorio e sulla credibilità degli elementi è preferenziale; la Corte di cassazione controlla solo la coerenza e completezza della motivazione, non può riformulare il giudizio di fatto
- Per impugnare efficacemente una decisione che mantiene il 41-bis è necessario portare documenti concreti e nuovi elementi probatori che contrastino specificamente le note investigative richiamate (es. certificazioni sull'assenza di contatti, provvedimenti giudiziari che escludano l'operatività del clan, elementi probatori di reale e continuativa dissociazione)
- Comportamenti inframurari positivi riducono il rischio ma non lo azzerano: occorre che siano sistematici, dimostrabili e accompagnati da assenza di segnali esterni di collegamento per incidere sulla valutazione del mantenimento del regime differenziato
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