Cassazione Civile, Ordinanza n. 29055/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e imposte dirette relativo all’esercizio 2003, con cui l’Ufficio aveva contestato alla società un maggior reddito d’impresa in relazione alla vendita di quattro unità immobiliari. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l’appello ritenendo non sufficiente, per fondare l’accertamento, sia la differenza tra i corrispettivi indicati negli atti di vendita e gli importi dei mutui erogati agli acquirenti per due cessioni, sia il solo scostamento dei corrispettivi dai valori OMI per le altre due cessioni. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la validità indiziaria della differenza tra prezzo dichiarato e mutuo erogato, oltre a trattare in modo non corretto il dato OMI.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti del motivo fondato. Ha ritenuto corretto il rilievo dell’Agenzia nella parte in cui censurava l’affermazione della CTR sull’insufficienza della differenza tra corrispettivo dichiarato e importo del mutuo erogato per due delle quattro vendite, affermando che, in tema di accertamento di maggior valore di immobili trasferiti, il giudice può fondare il proprio convincimento anche su un unico elemento indiziario, purché dotato dei requisiti richiesti. Ha però precisato che il mero scostamento dai valori OMI, da solo, non è sufficiente perché tali valori sono privi, di per sé, di precisione e gravità e devono eventualmente essere supportati da ulteriori indizi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla concreta idoneità probatoria della differenza tra prezzo e mutuo con riferimento a due cessioni e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento induttivo del maggior reddito d’impresa sulla base di presunzioni e indizi, purché utilizzabili secondo i requisiti di legge.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; i valori OMI, da soli, non integrano tali requisiti.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale base normativa dell’accertamento del maggior valore ai fini IVA nelle cessioni immobiliari.
Massime di principio
- In tema di accertamento del maggior valore di immobili trasferiti, il giudice può fondare il proprio convincimento anche su un singolo elemento indiziario, se questo è idoneo a soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per la prova presuntiva.
- Il mero scostamento del corrispettivo dichiarato dai valori OMI, da solo, non è sufficiente a sostenere l’accertamento, poiché tali valori non presentano, di per sé, i requisiti di precisione e gravità richiesti dall’art. 2729 c.c.
- La differenza tra il prezzo dichiarato nell’atto di vendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente può costituire un valido elemento presuntivo ai fini dell’accertamento tributario, ma deve essere valutata in concreto dal giudice di merito.
- Quando un accertamento si fonda su presunzioni, il giudice deve verificare in concreto l’idoneità degli indizi allegati a sorreggere la pretesa fiscale, senza escluderne in astratto la rilevanza probatoria.
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