Ordinanza n. 2340/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00551/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro i titoli edilizi relativi alla demolizione e ricostruzione, con incremento di volume, di un fabbricato sul fondo limitrofo
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Veneto e chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda titoli edilizi rilasciati ai controinteressari per un intervento di demolizione e ricostruzione con incremento di volume. La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il Consiglio di Stato ha rilevato che né il ricorso introduttivo né la memoria depositata in primo grado individuavano uno specifico, concreto e attuale pregiudizio arrecato agli appellanti dalla perdurante efficacia dei titoli edilizi. La mera vicinitas, consistente nello stabile collegamento con la zona interessata dall'intervento, è stata ritenuta non sufficiente. Gli appellanti avevano inoltre depositato in appello una perizia, la cui ammissibilità era stata contestata, ma il Collegio ha ritenuto che essa non potesse essere scrutinata quanto ad ammissibilità e fondatezza nella sommaria fase cautelare. È stato altresì dedotto, implicitamente attraverso la richiesta di sospensione, il rischio di aggravamento della lesione durante la realizzazione dell'opera.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha escluso il fumus boni iuris perché la domanda di annullamento non risultava accompagnata dall'individuazione dell'interesse a ricorrere, inteso come concreto e attuale pregiudizio alla posizione giuridica degli appellanti. La mera vicinitas può fondare la legittimazione ad agire, ma deve essere accompagnata dalla dimostrazione di una lesione concreta e attuale. Il Collegio non ha valutato la nuova perizia sotto i profili dell'ammissibilità e della fondatezza, ritenendo tali questioni non definibili nella cognizione sommaria cautelare. È stato inoltre escluso il periculum in mora in considerazione dello stato avanzato della nuova costruzione. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre accessori in favore del Comune di Garda e in 1.500 euro oltre accessori in favore dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno al codice di procedura civile rende applicabile al processo amministrativo l'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
art. 100 c.p.c.
L'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire, deve essere concreto e attuale e tradursi in un'utilità pratica, diretta e immediata ottenibile mediante il provvedimento giudiziale.
Massime di principio
- In materia di impugnazione dei titoli edilizi, la mera vicinitas non è sufficiente a dimostrare l'interesse a ricorrere: allo stabile collegamento con l'area interessata deve accompagnarsi l'individuazione di una lesione concreta e attuale della posizione giuridica del ricorrente.
- L'interesse a ricorrere richiede la prospettazione di un'utilità pratica, diretta e immediata conseguibile mediante l'annullamento dell'atto; non è sufficiente invocare genericamente il rispetto della normativa edilizia senza indicare come i vizi dedotti incidano sulla sfera giuridica del ricorrente.
- Nella fase cautelare, caratterizzata da cognizione sommaria, non possono essere compiutamente valutate l'ammissibilità e la fondatezza di una perizia depositata in appello quando tali profili richiedano un esame incompatibile con la natura sommaria del giudizio cautelare.
- Il periculum in mora non è configurabile, ai fini della sospensione di titoli edilizi, quando lo stato di avanzamento della costruzione renda non adeguatamente dimostrato il rischio di un pregiudizio imminente derivante dalla mancata sospensione.
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