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Sentenza

Sentenza del 02/07/2020 n. 513 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in merito al diniego di esenzione riferita a una prestazione unica di servizi utilizzata per la gestione di fondi comuni di investimento fornita da una piattaforma informatica. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 135, paragrafo 1, lettera g) - Esenzioni delle operazioni di gestione di fondi comuni d'investimento - Prestazione unica utilizzata per la gestione di fondi comuni d'investimento e di altri fondi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Rifiuto dell'amministrazione fiscale di concedere l'esenzione IVA di cui all'art. 135(1)(g) della direttiva 2006/112/CE per una prestazione unica di servizi di gestione fornita tramite la piattaforma informatica Aladdin da un fornitore terzo (B***) alla A***, utilizzata per la gestione sia di fondi comuni d'investimento (UCITS) sia di altri fondi. Questione se la prestazione unica potesse essere considerata esente, o se il corrispettivo dovesse essere ripartito o assoggettato interamente ad IVA in funzione dell'utilizzo.

La decisione

La Corte di giustizia ha ritenuto che la prestazione fornita tramite la piattaforma costituisca una prestazione unica e che, in quanto tale, debba ricevere un unico trattamento fiscale. L'esenzione dell'art. 135(1)(g) si riferisce alla natura specifica della prestazione destinata alla gestione di fondi comuni d'investimento; poiché la piattaforma è stata concepita e può essere utilizzata indifferentemente per UCITS e per altri fondi (non è specifica per i fondi comuni d'investimento), non soddisfa le condizioni dell'esenzione. Non è ammessa la determinazione dell'agevolazione in funzione della destinazione o della prevalenza dei fondi gestiti, né la ripartizione del corrispettivo tra parte esente e parte imponibile. Conseguentemente la domanda di esenzione è stata respinta e la prestazione non rientra nell'esenzione IVA prevista dall'art. 135(1)(g).

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), art. 135(1)(g)

    art. 135, par. 1, lett. g

    L'esenzione si applica alle operazioni costituenti gestione di fondi comuni d'investimento intese in relazione alla natura specifica della prestazione; non si estende a prestazioni uniche multiuso che non sono specificamente destinate alla gestione di fondi comuni d'investimento.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 1(2) secondo comma

    art. 1, par. 2, secondo comma

    Principio per il quale ogni operazione deve normalmente essere considerata distinta ai fini IVA, salvo che elementi strettamente connessi formino una prestazione unica: da qui la regola che una prestazione unica comporta un unico trattamento fiscale.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 2(1)(c)

    Definizione dell'assoggettamento all'IVA delle prestazioni onerose di servizi effettuate da soggetti passivi; principio residuale che implica imposizione quando non ricorre un'esenzione.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 131

    Le esenzioni previste devono essere interpretate e applicate secondo le condizioni fissate dagli Stati membri e conformemente alla finalità di evitare evasione/abuso; giustifica un'interpretazione restrittiva delle esenzioni.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 196

    Regola dell'inversione contabile per i servizi resi da prestatore non stabilito nello Stato membro: nel caso concreto l'A*** ha assolta l'IVA tramite reverse charge in sede nazionale.

  • Value Added Tax Act 1994 (Regno Unito), art. 31 e allegato 9, gruppo 5

    Value Added Tax Act 1994, art. 31; allegato 9, gruppo 5

    Normativa nazionale che recepisce le esenzioni relative a servizi di gestione di determinati enti e fondi considerati come fondi comuni d'investimento nel diritto interno; applicazione subordinata all'interpretazione della direttiva.

Massime di principio

  • Una prestazione economicamente indivisibile (piattaforma integrata che fornisce molteplici funzioni congiunte) va considerata come prestazione unica e soggetta a un unico trattamento IVA.
  • L'esenzione per la gestione di fondi comuni d'investimento si applica solo a servizi specificamente destinati e concepiti per la gestione di tali fondi; servizi multiuso non soddisfano automaticamente i requisiti dell'esenzione.
  • Non è consentito determinare l'esenzione in funzione della destinazione effettiva d'uso o della prevalenza dell'attività del gestore (ad es. se la maggior parte degli attivi gestiti sono UCITS), né ripartire il corrispettivo della prestazione unica in quote esenti e imponibili salvo che la prestazione sia effettivamente separabile.
  • Per ottenere un trattamento esente è preferibile strutturare contratti e servizi in modo che le prestazioni effettivamente destinate ai fondi comuni d'investimento siano contrattualizzate e fornite separatamente e risultino specifiche per quei fondi.
  • In presenza di fornitori esterni non stabiliti, considerare le regole di reverse charge del paese competente e ottenere chiarimenti o ruling preventivi dall'amministrazione fiscale nazionale per ridurre il rischio di contestazioni.

Testo integrale

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