Sentenza n. 5266/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 08372/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dodici mesi, con assegnazione ad altra unità operativa, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente aveva impugnato la sanzione disciplinare irrogata per avere diffuso, tramite blog aziendale ed e-mail indirizzate anche a soggetti esterni, messaggi ritenuti lesivi della reputazione dell'autorità di vigilanza e dei suoi vertici, nonché contenenti informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni. In primo grado aveva dedotto che le condotte costituivano legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di critica e del diritto di cronaca, essendo veritiere, pertinenti e non denigratorie; aveva inoltre contestato la violazione dell'obbligo di riservatezza, sostenendo che le informazioni non fossero segretate o classificate. Aveva infine censurato la sproporzione della sanzione, assumendo che non vi fosse stato un danno concreto per l'Istituto, che non aveva precedenti disciplinari e che, secondo il regolamento, avrebbe dovuto essere applicata al più una riduzione della retribuzione. In appello ha lamentato l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del TAR, l'omessa valutazione di file audio e prove testimoniali, la non veridicità e la non continenza della ricostruzione giudiziale delle proprie dichiarazioni, nonché l'omessa considerazione delle circostanze idonee a dimostrare le irregolarità nella gestione della vicenda relativa alla vendita di diamanti, le asserite ritorsioni subite e la proporzionalità delle proprie esternazioni. Ha ribadito che le informazioni diffuse costituivano opinioni personali e non notizie riservate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto irrilevanti i file audio e i capitoli di prova testimoniale, perché il procedimento disciplinare riguardava il contenuto documentato dei messaggi e non le circostanze, non provate, relative al dissenso interno sulla vicenda MPS o alle asserite ritorsioni. I file audio non erano comunque utilizzabili, non essendo comprovata la loro lecita produzione, non essendo autenticabili le voci e non essendo stata depositata una trascrizione asseverata. I capitoli testimoniali erano in parte non pertinenti e, per altra parte, inammissibili perché diretti a ottenere dai testi valutazioni sulla liceità della condotta. Nel merito, il Collegio ha rilevato che i messaggi attribuivano ai vertici dell'autorità condotte di connivenza, insabbiamento, omissione di iniziative e persecuzione del dipendente, senza che la veridicità di tali accuse fosse dimostrata. Le espressioni utilizzate, inoltre, erano prive di continenza, anche per il ricorso a termini volgari o fortemente coloriti. Né lo sfogo personale né la mera assenza di intento denigratorio erano idonei a scriminare la condotta. È stata quindi confermata la sussistenza dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 14, comma 1, del regolamento. Quanto alla riservatezza, il Collegio ha affermato che essa non riguarda soltanto informazioni formalmente classificate o coperte da segreto, ma anche tutte le notizie e informazioni acquisite in ragione dell'ufficio; la loro diffusione può costituire illecito anche quando avvenga tra dipendenti appartenenti a diverse unità organizzative. La censura sulla sproporzione della sanzione è stata respinta: l'assenza di un danno concreto non esclude l'illecito e la scelta della sanzione rientra in un'ampia discrezionalità dell'amministrazione, sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti o macroscopica illogicità, non riscontrati nel caso concreto. L'autorità aveva considerato l'assenza di precedenti, le qualità del dipendente e la diffusione interna dei messaggi, applicando una sanzione inferiore alla destituzione. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14, commi 1 e 2, Regolamento del personale dell'autorità di vigilanza
La diffusione di messaggi idonei a ledere la reputazione dell'Istituto e la violazione degli obblighi di correttezza e riservatezza possono integrare illecito disciplinare anche in assenza di un danno concreto; la sanzione applicabile è individuata secondo la disciplina regolamentare e la discrezionalità dell'amministrazione.
art. 41, comma 4, Statuto dell'autorità di vigilanza
i componenti degli organi e i dipendenti della -OMISSIS- osservano la massima riservatezza su tutte le notizie e informazioni che acquisiscono in ragione del proprio ufficio
L'obbligo di riservatezza ha portata generale e non è limitato agli atti classificati o formalmente segretati; può essere violato anche dalla comunicazione a dipendenti appartenenti ad altre unità.
art. 88, comma 1, Regolamento del personale dell'autorità di vigilanza
Consente la sospensione cautelare dal servizio per gravi motivi, nell'ambito del procedimento disciplinare.
art. 73 c.p.a.
La prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 73 c.p.a. resta soggetta ai requisiti di pertinenza e ammissibilità e non può essere diretta a ottenere dai testimoni valutazioni giuridiche.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto normativo per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica da parte del dipendente non scrimina la condotta disciplinare quando le accuse rivolte all'amministrazione o ai suoi esponenti non siano provate nella loro veridicità e siano espresse con modalità non continenti, mediante termini volgari, coloriti o comunque idonei a ledere la reputazione dell'ente.
- Nel valutare la legittimità di dichiarazioni rese da un dipendente, la veridicità deve riguardare non soltanto l'esistenza di una decisione amministrativa o di un dissenso interno, ma anche i fatti ulteriori eventualmente attribuiti ai vertici dell'ente, quali connivenza, insabbiamento, persecuzione o ritorsione; il mero disaccordo sulle decisioni assunte non prova tali condotte.
- L'obbligo di riservatezza imposto al dipendente può comprendere tutte le notizie e informazioni acquisite in ragione dell'ufficio, anche se non formalmente classificate o segretate, e la loro diffusione può essere disciplinarmente rilevante anche quando avvenga nei confronti di altri dipendenti dell'amministrazione.
- Nel giudizio amministrativo, file audio di provenienza e lecita produzione non comprovate, voci non autenticabili e privi di trascrizione asseverata non sono utilizzabili per dimostrare i fatti controversi; la prova testimoniale non può essere ammessa su capitoli diretti a far esprimere ai testi valutazioni sulla liceità o illiceità della condotta.
- L'assenza di un danno concreto per l'amministrazione non costituisce elemento necessario per l'integrazione dell'illecito disciplinare, salvo che la fattispecie regolamentare lo preveda espressamente.
- La scelta della sanzione disciplinare rientra in un'ampia discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti o macroscopica illogicità; nella graduazione della sanzione possono essere valorizzati l'assenza di precedenti, le qualità del dipendente e la diffusione delle dichiarazioni.
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