Sentenza n. 4862/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7795/2024, pubblicata il 15/11/2024, r.g. 1281/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7795/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per quattro annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7795/2024, che aveva accertato il suo diritto a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ordinando al Ministero l'emissione dei relativi buoni elettronici, oltre agli interessi. Dedotta la mancata esecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora per ogni ritardo o inosservanza. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile l'azione perché diretta all'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, verificando il rispetto dei termini processuali, la comprovata formazione del giudicato e la notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'azione esecutiva contro la PA. Non risultando provata l'esecuzione, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare attuazione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, ponendo il compenso di euro 500,00 a carico del Ministero. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto: la decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e il termine finale coincide con l'effettivo adempimento oppure, in mancanza, con la scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'Amministrazione. Le spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale di ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Disciplina i presupposti processuali del giudizio di ottemperanza, ritenuti rispettati nel caso concreto.
art. 115, comma 2, c.p.a.
La copia conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti della PA debitrice di somme di denaro può essere iniziata dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 2697 c.c.
Spetta all'Amministrazione resistente dimostrare il fatto estintivo del diritto risultante dal titolo esecutivo o dal giudicato, quale l'avvenuto adempimento.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del giudicato in caso di inerzia dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali
La penalità di mora può essere applicata anche nelle condanne al pagamento di somme di denaro; ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e non è manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o di pagamento da essa derivanti.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto somme di denaro, grava sull'Amministrazione debitrice l'onere di provare l'eventuale fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo esecutivo, compreso l'avvenuto adempimento.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando un organo amministrativo idoneo ad adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'adempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, poiché svolge una funzione sanzionatoria e di coazione all'adempimento, distinta dal risarcimento del danno.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere quantificata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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