Ordinanza n. 167/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento DASPO del Questore di Forlì-Cesena, della durata di due anni
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento DASPO adottato dal Questore di Forlì-Cesena. Il testo non indica specificamente i motivi di legittimità dedotti. In sede cautelare, il Collegio ha valutato la presenza del ricorrente sul luogo degli eventi e la sua partecipazione al contesto nel quale si sono verificati i fatti accertati dall’autorità di polizia, pur precisando che non risultavano posti in essere specifici atti di violenza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo dubbia la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa. Alla luce degli atti e delle particolari circostanze degli eventi accertati, il Collegio ha ritenuto non revocabile in dubbio la presenza del ricorrente sul posto e la sua partecipazione al contesto degli eventi; pertanto, il provvedimento DASPO non è apparso censurabile al punto da giustificarne la sospensione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento DASPO richiede la sussistenza del fumus boni iuris della domanda; quando dagli atti emerga la presenza dell’interessato sul luogo degli eventi e la sua partecipazione al contesto accertato dall’autorità di polizia, il giudice può ritenere insussistente tale presupposto anche in assenza di specifici atti di violenza direttamente commessi dal destinatario.
- La valutazione cautelare sulla legittimità di un DASPO può fondarsi sulle circostanze complessive degli eventi e sulla partecipazione dell’interessato al relativo contesto, senza necessità che sia dimostrata, ai fini della sospensione, la commissione di uno specifico atto violento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →