Sentenza n. 5088/2026 - Roma, Sezione 1B
Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l'annullamento della Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia Romagna – Direzione generale cura della persona salute e welfare, ivi compreso l'Allegato – Parte integrante, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6.7.2022; dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali relativi alla determinazione degli importi dovuti dall'impresa nell'ambito del meccanismo del payback sanitario, inclusa la determinazione regionale di ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario chiedendo l'annullamento della determinazione della Regione Emilia-Romagna con cui erano stati quantificati gli importi asseritamente dovuti, nonché dei decreti ministeriali del 6 ottobre 2022 e del 6 luglio 2022, dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e degli ulteriori atti indicati nel ricorso. Gli atti sono stati censurati sotto plurimi profili di illegittimità, non specificati nella sentenza, con riferimento al meccanismo del payback. Nel corso del giudizio, con memoria del 19 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, avendo versato la quota ridotta pari al 25 per cento dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso che potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché tale esito, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, presuppone la comunicazione al Tribunale da parte delle Regioni e delle Province autonome dei provvedimenti con cui viene accertato il versamento dell'importo ridotto. Tuttavia, la dichiarazione dell'impresa di avere effettuato il pagamento della quota ridotta ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, non potendo la decisione sulla legittimità degli atti impugnati arrecare ulteriore utilità alla ricorrente. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni e dell'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento dell'importo ridotto; la sola dichiarazione della parte di avere effettuato il pagamento determina invece la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Tribunale nel quadro delle disposizioni applicate alla definizione del giudizio.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., per giustificare la compensazione integrale delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente, nel caso concreto, la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni connesse alle peculiarità delle questioni e all'andamento della vicenda processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità quando la prosecuzione della controversia non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- Quando una disposizione speciale collega espressamente la cessazione della materia del contendere all'accertamento e alla comunicazione giudiziale di un determinato adempimento da parte dell'amministrazione, la sola dichiarazione del privato di avere eseguito l'adempimento non è sufficiente a pronunciare la cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento di una quota ridotta prevista dalla legge per definire gli obblighi economici controversi può far venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione degli atti presupposti o applicativi, anche se non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere in assenza degli ulteriori adempimenti comunicativi richiesti dalla legge.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando le peculiarità delle questioni trattate e l'andamento della vicenda processuale costituiscono eccezionali ragioni ai sensi della disciplina richiamata dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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