Cassazione Penale, Ordinanza n. 25418/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già separatamente giudicati in cognizione, e segnatamente tra estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso e rapina aggravata. In un unico motivo ha dedotto che il giudice di merito si sarebbe discostato dalla giurisprudenza di legittimità sui criteri di individuazione dell'unicità del disegno criminoso, che egli riteneva ravvisabile in ragione dell'analogia del modus operandi, fondato sull'uso della minaccia, e del comune movente economico. Con memoria ha chiesto la rimessione alla Prima Sezione. La Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, osservando che la continuazione richiede una rigorosa verifica della preventiva programmazione dei reati già al momento del primo fatto; che la mera omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale o l'analogia delle modalità esecutive sono solo indici non decisivi; e che nel caso concreto il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo adeguato e non illogico evidenziando l'eterogeneità delle fattispecie e, soprattutto, la distanza temporale tra i fatti, elemento decisivo per escludere una programmazione unitaria antecedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse conforme ai principi di diritto sulla continuazione e che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse adeguata, logica e coerente, soprattutto nel valorizzare la distanza temporale tra i reati quale dato incompatibile, in difetto di altri elementi, con l'unicità del disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati, ma solo previo rigoroso accertamento dell'unicità del disegno criminoso
art. 81 c.p.
richiede che i reati siano stati originariamente programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo fatto; il decorso del tempo è indice decisivo contro la programmazione unitaria
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone un accertamento rigoroso della preventiva programmazione dei reati già al momento del primo episodio, almeno nelle linee essenziali.
- L'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, l'analogia delle modalità esecutive e il comune movente costituiscono soltanto indici sintomatici, ma non sono sufficienti da soli a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Quando i reati sono distanziati nel tempo, in assenza di ulteriori elementi univoci, deve presumersi che i fatti successivi non fossero stati progettati specificamente fin dall'origine, con conseguente esclusione della continuazione.
- La valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata, congrua e immune da vizi logici o travisamenti di fatto.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di una diversa lettura degli indici fattuali già valutati dal giudice dell'esecuzione, senza evidenziare reali vizi della motivazione.
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