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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10180/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di procedure esecutive immobiliari riunite, la parte esecutata propose due opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: la prima contro il decreto di aggiudicazione, deducendo violazione dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c. e erroneità della stima del bene; la seconda contro il decreto di trasferimento, lamentando la mancata o irregolare pubblicità della vendita e l'erronea descrizione dell'immobile. Il Tribunale rigettò la seconda opposizione ritenendola sostanzialmente sovrapponibile alla prima e comunque tardiva, osservando che il dedotto errore di stima avrebbe dovuto essere contestato prima, contro l'ordinanza di vendita. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 159 e 617 c.p.c. per avere il Tribunale applicato impropriamente il principio di propagazione delle nullità e per aver negato l'autonoma proponibilità di opposizioni contro distinti atti esecutivi; 2) violazione degli artt. 112 e 617 c.p.c. e dell'art. 2929 c.c. per ultra/extra petizione e per la declaratoria di tardività, oltre che per l'affermazione secondo cui avrebbe dovuto opporsi all'ordinanza di vendita; 3) violazione degli artt. 490, 570, 576 e 586 c.p.c. per avere il giudice di merito escluso formalismi nella descrizione del bene e non riconosciuto la difformità tra avviso di vendita e decreto di trasferimento.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito dei tre motivi, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La copia della sentenza impugnata prodotta dalla ricorrente, pur provenendo dal fascicolo telematico ed essendo attestata conforme dal difensore, non recava l'attestazione di pubblicazione della cancelleria, né la data né il numero identificativo della sentenza. Secondo la Corte, per la procedibilità del ricorso per cassazione è necessaria la produzione di una copia autentica della decisione impugnata recante tali dati, indispensabili per verificare l'effettiva esistenza giuridica del provvedimento, la sua esatta individuazione e la tempestività dell'impugnazione. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità e novità della questione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Rimedio utilizzato per contestare atti esecutivi; la Corte non entra nel merito delle opposizioni perché il ricorso è improcedibile.

  • art. 159 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per escludere l'applicazione del principio di propagazione delle nullità al processo esecutivo; questione non esaminata nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non scrutinato per l'improcedibilità.

  • art. 2929 c.c.

    Citato nel secondo motivo in relazione agli atti della procedura esecutiva; non esaminato nel merito.

  • artt. 490, 570, 576, 586 c.p.c.

    Richiamati nel terzo motivo per contestare la pubblicità della vendita e la descrizione del bene; non esaminati nel merito.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con la relata di notificazione se esistente, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; la copia deve recare l'attestazione di pubblicazione con data e numero.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2010

    Consente l'equivalenza all'originale delle copie informatiche estratte dal fascicolo telematico, ma non sostituisce l'attestazione di pubblicazione della cancelleria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la produzione della copia autentica della sentenza impugnata è condizione di procedibilità e deve consentire alla Corte di identificare con certezza il provvedimento, verificandone pubblicazione, data e numero di deposito.
  • La copia del provvedimento estratta dal fascicolo telematico, pur se conforme all'originale, non è sufficiente se priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria con data e numero identificativo della sentenza.
  • L'attestazione di conformità del difensore non può supplire alla competenza amministrativa della cancelleria in ordine alla pubblicazione del provvedimento.
  • Se manca la prova certa della pubblicazione della sentenza impugnata, la Corte non può verificare né la tempestività del ricorso né formare un dispositivo di cassazione riferibile con precisione al provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, le doglianze di merito restano assorbite e la Corte può compensare le spese in presenza di peculiarità o novità della questione processuale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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