Sentenza n. 723/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela della SCIA edilizia e della segnalazione certificata di agibilità relative a un chiosco stagionale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare dal 2003 di una concessione su area pubblica per l’installazione stagionale di un chiosco e la somministrazione di alimenti e bevande, aveva presentato una SCIA edilizia il 18 maggio 2021 e una SCA il 3 giugno 2021. Il Comune aveva avviato il procedimento di annullamento d’ufficio nel settembre 2021 e lo aveva concluso con provvedimento del 19 agosto 2022, fondato sia sul mancato pagamento di tributi locali TARI, in applicazione del regolamento comunale sulla riscossione delle entrate, sia sulla ritenuta mancanza della disponibilità del suolo pubblico conseguente alla decadenza dalla concessione di parcheggio. La ricorrente ha dedotto: violazione del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 l. 241/1990 e conseguente danno da ritardo; diritto all’indennizzo da mero ritardo; violazione dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990 per l’avvio tardivo del procedimento e insussistenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990; illegittimità dell’utilizzo della pendenza del procedimento relativo alla concessione e della disciplina regionale sulla decadenza; illegittimità dell’annullamento fondato su debiti tributari, in ragione della normativa emergenziale che aveva sospeso la riscossione. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, poiché i titoli riguardavano esclusivamente la stagione estiva 2021, ormai conclusa, e ha contestato la fondatezza delle domande economiche e delle censure sulla sospensione della riscossione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’azione di annullamento, rilevando che la SCIA e la SCA riguardavano esclusivamente il montaggio e l’utilizzo del chiosco nella stagione estiva 2021, ormai trascorsa. La ricorrente aveva comunque realizzato e mantenuto il chiosco per tutta la stagione, smontandolo il 20 settembre 2021; pertanto, l’eventuale annullamento del provvedimento comunale avrebbe determinato soltanto la reviviscenza di titoli ormai naturalmente scaduti, senza alcuna utilità concreta e attuale. La domanda di risarcimento del danno da ritardo è stata rigettata perché non è stato dimostrato alcun pregiudizio: nonostante il procedimento di annullamento, la ricorrente aveva esercitato l’attività per l’intera stagione e ne aveva ricavato un guadagno. È stata inoltre rigettata la domanda di indennizzo da mero ritardo, poiché l’art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990 riferisce tale indennizzo ai procedimenti a istanza di parte per i quali sussiste l’obbligo di pronunciarsi, mentre il procedimento considerato era stato avviato d’ufficio dall’amministrazione ai sensi degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il termine di conclusione del procedimento non determina, nel caso esaminato, l’accoglimento dell’azione di annullamento; la relativa domanda risarcitoria richiede comunque la prova di un concreto pregiudizio.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte per il quale sussiste l’obbligo di pronunciarsi
L’indennizzo da mero ritardo è dovuto esclusivamente per procedimenti a istanza di parte e non per procedimenti avviati d’ufficio.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
È richiamato quale disciplina dei poteri dell’amministrazione rispetto alla SCIA, nell’ambito del procedimento comunale di annullamento.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato quale base del procedimento di annullamento d’ufficio della SCIA e della SCA avviato dall’amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
La carenza di interesse concreto e attuale comporta l’inammissibilità dell’azione di annullamento.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Massime di principio
- L’azione di annullamento è inammissibile per carenza di interesse quando l’atto impugnato incide su titoli abilitativi aventi efficacia esclusivamente temporanea e il periodo di validità sia ormai integralmente decorso, poiché l’eventuale annullamento non apporterebbe al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale e determinerebbe soltanto la reviviscenza di titoli ormai scaduti.
- Il risarcimento del danno da ritardo richiede la prova di un pregiudizio concreto causalmente riconducibile al ritardo dell’amministrazione; tale pregiudizio non sussiste quando il privato abbia comunque potuto esercitare l’attività per l’intero periodo autorizzato e ne abbia ricavato un guadagno.
- L’indennizzo da mero ritardo previsto dall’art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990 è circoscritto ai procedimenti avviati su istanza di parte per i quali sussiste l’obbligo di provvedere e non si applica ai procedimenti iniziati d’ufficio dall’amministrazione.
- La sopravvenuta inutilità dell’annullamento del provvedimento impugnato non impedisce l’esame delle autonome domande risarcitorie o indennitarie, che devono tuttavia essere valutate separatamente e possono essere rigettate per difetto dei relativi presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →