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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 168/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva condannati per corruzione aggravata (artt. 319, 319-bis c.p.) e per turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) in relazione ad appalti per lavori presso caserme. L'accusa sosteneva che Cannarile, comandante e responsabile del procedimento, avesse favorito l'aggiudicazione delle gare in virtù di utilità ricevute/promesse, e che Romano e Trepiccione, in qualità rispettivamente di direttore tecnico e rappresentante legale della ditta aggiudicataria, avessero concorso nella corruzione e nella turbativa con interventi tecnici ed organizzativi (es. predisposizione di subappalto). I ricorsi denunciavano vizi di motivazione e insufficienza probatoria: impossibilità di ritenere provata la partecipazione agli accordi corruttivi (distinguendo la mera conoscenza o attività esecutiva dalla partecipazione al patto), criticità e inattendibilità di dichiarazioni di collaboratori, questioni sull'utilizzo e sulla validità delle intercettazioni, errata interpretazione della normativa sugli appalti (forma delle offerte e disciplina del subappalto), e prescrizione di alcune fattispecie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto tutti e tre i ricorsi. Ha ritenuto che la prova non raggiungesse il grado di elevata probabilità logica richiesto per la condanna (art. 533 c.p.p.), e che non fosse dimostrato il contributo materiale o morale dei ricorrenti agli specifici accordi corruttivi contestati. Per Cannarile è stato rilevato che le condotte attribuite - inerzia, adempimenti di funzione, interventi relativi al controllo di presunte microspie - potevano al più provare tolleranza o responsabilità distinta ma non la partecipazione agli accordi corruttivi; per Romano e Trepiccione è stato sottolineato che il loro intervento avvenne in fase esecutiva, dopo l'aggiudicazione, senza prova che fossero a conoscenza dell'accordo corruttivo o che avessero contribuito al reperimento del prezzo della corruzione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata per tutti i ricorrenti; il Collegio ha ritenuto non necessari approfondimenti ulteriori (annullamento senza rinvio implicito nel giudizio che non lascia spazio per nuovi accertamenti). Inoltre il Pubblico Ministero in udienza aveva chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste per i reati di corruzione e perché le turbative erano estinte per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sulla corruzione passiva del pubblico ufficiale; la sentenza valuta se sia provato che il pubblico ufficiale abbia ricevuto o accettato utilità in relazione ad atti del suo ufficio. La Corte ha ritenuto che non fosse provata la partecipazione di Cannarile agli accordi corruttivi.

  • art. 319-bis cod. pen.

    Norma sulla corruzione in atti contrari ai doveri d'ufficio o per atti contrari; citata nel capo di imputazione ma la Cassazione ha ritenuto non dimostrato il concorso degli imputati nei patti corruttivi.

  • art. 353, primo e secondo comma, cod. pen.

    Norma sulla turbata libertà degli incanti; la Corte richiama il principio secondo cui il reato si realizza entro la fase di gara e l'intervento successivo all'aggiudicazione non integra la turbativa, salvo prova di contributo precedente o concorso nella turbativa.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Riferimento al principio per cui la condanna richiede l'esistenza della prova con grado di elevata probabilità logica; la Cassazione applica questo standard per ritenere insufficiente la prova

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Riguarda l'effetto del giudicato assolutorio precedente; la Corte sottolinea che per superare un giudicato assolutorio acquisito occorre motivazione rafforzata e non si può semplicemente riaffermare responsabilità senza confutare criticità precedentemente riconosciute

  • art. 170 codice degli appalti (menzione)

    Citato in difesa per sostenere che il subappalto è normalmente consentito e che la forma dell'offerta non è rigidamente prescritta; la Corte non ha ritenuto provato che le irregolarità formali dimostrassero la corruzione o la connessione agli accordi illeciti

  • art. 114 cod. pen. (menzione nell'atto d'appello)

    Menziionato come attenuante invocata in appello; la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato la negazione delle attenuanti, ma la Cassazione ha ritenuto superfluo esaminare ulteriormente la questione alla luce dell'annullamento per carenza di prova

Massime di principio

  • Per una condanna per concorso in corruzione è necessario dimostrare, oltre la mera conoscenza o l'attività esecutiva successiva, un contributo consapevole e volontario all'accordo corruttivo (es. reperimento o consegna del prezzo della corruzione o azioni che assicurino il profitto al corruttore).
  • L'intervento di un soggetto nella fase esecutiva successiva all'aggiudicazione non integra di per sé il reato di turbata libertà degli incanti; la turbativa si realizza entro la fase di gara salvo che emerga prova di partecipazione o fattivo contributo precedente.
  • Un precedente giudicato assolutorio produce effetti probatori significativi (art. 238-bis c.p.p.): per superarlo occorre una motivazione rafforzata che confuti le ragioni dell'assoluzione.
  • Le anomalie formali nelle offerte (es. indicazioni a penna) o la previsione/uso del subappalto non sono automaticamente indici di corruzione: occorre collegare tali elementi a riscontri probatori che dimostrino l'esistenza di un patto corruttivo e la partecipazione del singolo.
  • L'utilizzo di intercettazioni richiede corrette motivazioni nei decreti autorizzativi e nelle convalide; eventuali profili di illegittimità o insufficiente motivazione possono inficiare la utilizzabilità delle captazioni.
  • La standard probatorio in favore dell'imputato è vincolante: in difetto di prova che superi il ragionevole dubbio, la Corte deve annullare le condanne anche se emergono comportamenti deontologicamente censurabili o responsabilità diverse (p.es. abuso d'ufficio), che però possono essere magari prescritti.
  • Quando il Pubblico Ministero conclude per l'annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto o per prescrizione, la Cassazione valuta se vi siano margini per ulteriori accertamenti; in assenza di spazio probatorio ulteriore può pronunciarsi senza rinvio.

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