Sentenza del 17/04/2019 n. 2422 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Imposte - Avviso bonario - Notifica - Necessità - Ipotesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza, per come riassunta, afferma che l'assenza dell'avviso bonario non impedisce la riscossione di imposte dichiarate e successivamente omesse o versate in ritardo. L'avviso è obbligatorio solo in presenza di incertezze derivanti dal controllo della dichiarazione. Non essendo indicati gli estremi completi del procedimento, non è possibile ricostruire l'esito formale del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la necessità di notificare preventivamente il cosiddetto avviso bonario prima della riscossione delle imposte. Secondo il principio richiamato, tale comunicazione è necessaria quando dalla dichiarazione del contribuente emergano incertezze su aspetti rilevanti, così da consentire chiarimenti o la regolarizzazione. Non è invece necessaria quando si tratta semplicemente di imposte già dichiarate dal contribuente ma non versate, oppure versate tardivamente.
Norme richiamate
Disciplina della riscossione mediante controllo della dichiarazione e avviso bonario
La notifica dell'avviso bonario è indispensabile ove risultino incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma non in presenza di omessi o ritardati versamenti di imposte già dichiarate.
L'obbligo di preventiva comunicazione dipende dalla funzione dell'avviso: esso serve a chiarire errori o incertezze della dichiarazione, non costituisce invece un passaggio necessario quando il debito tributario è già riconosciuto nella dichiarazione e l'inadempimento consiste soltanto nel mancato o tardivo pagamento.
Cassazione, ordinanza n. 12997/2011
La Corte distingue tra irregolarità o incertezze della dichiarazione, che impongono l'avviso bonario, e omesso o tardivo versamento di somme già dichiarate, per il quale l'avviso non è necessario.
Massime di principio
- L'avviso bonario non è sempre obbligatorio prima della riscossione: occorre verificare se il controllo evidenzi incertezze sostanziali sulla dichiarazione oppure un semplice mancato pagamento.
- Quando il contribuente ha indicato correttamente l'imposta nella dichiarazione ma non l'ha pagata, l'Amministrazione può procedere alla riscossione senza preventiva comunicazione bonaria, secondo il principio richiamato.
- Se invece l'Amministrazione corregge o contesta elementi della dichiarazione, oppure emergono errori e incertezze rilevanti, la comunicazione preventiva è funzionale a consentire il contraddittorio e la regolarizzazione.
- In una controversia concreta è quindi essenziale distinguere tra debito già dichiarato e non versato e debito risultante da una rettifica o da un controllo sostanziale della dichiarazione.
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