Sentenza n. 265/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma quanto all’appello principale e all’appello incidentale, della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione terza, n. 3152/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3152/2023, relativa alle determinazioni dell’Azienda ospedaliera sull’adeguamento ISTAT dei corrispettivi del servizio di pulizia e sanificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)
Prevale il privato
La controversia
Il RTI aggiudicatario di un servizio pluriennale di pulizia e sanificazione chiedeva l’adeguamento dei corrispettivi mediante l’indice FOI per il periodo 2017-2021. L’Azienda ospedaliera aveva riconosciuto solo parzialmente la revisione, escludendo il 2019 sul presupposto che le variazioni delle superfici e dei livelli di rischio avessero determinato una rinegoziazione del rapporto, e aveva calcolato gli adeguamenti ammessi senza considerare le variazioni dei prezzi intervenute nella prima annualità. Il TAR aveva ritenuto che le modifiche del 2019 costituissero esercizio dello ius variandi previsto dal capitolato, e non rinegoziazione, riconoscendo quindi la revisione anche per l’ultimo bimestre del 2019; aveva tuttavia respinto le ulteriori pretese sul criterio di calcolo. L’appellante principale ha dedotto error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e degli artt. 3, 4, 5, 56 e 83 del capitolato, difetto di istruttoria, contraddittorietà e omessa pronuncia. Ha sostenuto che il diritto alla revisione, pur maturando dal secondo anno, dovesse essere calcolato tenendo conto della variazione dei prezzi intervenuta dalla prima annualità e che non fosse legittimo distinguere la decorrenza in relazione ai diversi presidi ospedalieri, essendo il corrispettivo determinato mediante prezzi unitari. L’Azienda ha proposto appello incidentale, sostenendo che il verbale del 4 gennaio 2019 avesse determinato una rinegoziazione consensuale del corrispettivo, incompatibile con l’applicazione della revisione prezzi.
La decisione
Il CGARS ha esaminato preliminarmente l’appello incidentale e lo ha rigettato. Ha confermato che le modifiche del 2019 rientravano nello ius variandi previsto dal capitolato speciale d’appalto per le sopravvenienze relative alle superfici e ai reparti, senza dar luogo a una nuova contrattazione. Il verbale del 4 gennaio 2019 si limitava a ricognire le nuove superfici e ad applicare i prezzi unitari originari; non risultava una significativa variazione dei prezzi unitari né un confronto dialettico idoneo a configurare una rinegoziazione. Ha poi accolto l’appello principale, distinguendo tra maturazione del diritto alla revisione e criterio di calcolo della revisione. Sebbene la revisione non spettasse per il primo anno di esecuzione, il corrispettivo del secondo anno doveva essere modulato tenendo conto della variazione dei prezzi maturata durante la prima annualità. In parziale riforma della sentenza del TAR, il Collegio ha quindi accolto integralmente il ricorso di primo grado, disponendo che l’Azienda provvedesse al ricalcolo del quantum dovuto al RTI. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. 163/2006
La disposizione è richiamata nel quadro della revisione dei prezzi dei contratti pubblici. Il Collegio distingue il momento in cui il diritto alla revisione matura, dal secondo anno, dal criterio temporale di calcolo, che deve considerare anche la variazione dei prezzi maturata nella prima annualità.
art. 7, comma 4, lett. c), d.lgs. 163/2006
È richiamata con riferimento ai costi standardizzati, la cui mancanza incide sull’applicazione del meccanismo di revisione prospettato dall’appellante.
art. 83 del capitolato speciale d’appalto
La previsione contrattuale autorizza modifiche delle superfici del servizio in presenza di sopravvenienze. L’esercizio di tale ius variandi non costituisce, di per sé, rinegoziazione del contratto, soprattutto quando il corrispettivo deriva dall’applicazione dei prezzi unitari originari alle nuove superfici.
Massime di principio
- Nei contratti pubblici, il fatto che il diritto alla revisione dei prezzi maturi soltanto dal secondo anno non impedisce che il calcolo del corrispettivo revisionato per il secondo anno tenga conto della variazione dei prezzi intervenuta durante la prima annualità; devono essere distinti il momento di maturazione del diritto e il periodo assunto come base per il calcolo.
- Quando il capitolato speciale prevede espressamente la possibilità di modificare le superfici o altri elementi quantitativi del servizio in presenza di sopravvenienze, l’esercizio di tale ius variandi non integra una rinegoziazione del contratto, se le modifiche restano nell’ambito della clausola contrattuale e non comportano una nuova determinazione dei prezzi unitari.
- La mera ricognizione delle nuove superfici e la conseguente applicazione dei prezzi unitari originari non configurano una nuova contrattazione dei prezzi, anche se determinano un diverso corrispettivo complessivo.
- La rinegoziazione del contratto pubblico richiede una modifica sostanziale dell’assetto negoziale riconducibile a una nuova manifestazione concorde di volontà delle parti; essa non può essere desunta dalla sola variazione quantitativa delle prestazioni quando questa sia già prevista dal capitolato e il criterio di remunerazione resti invariato.
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