Sentenza n. 14304/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 05.04.2023, notificato in pari data, del Capo di Stato Maggiore del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri – Ministero della Difesa, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento recante la sanzione disciplinare di giorni 2 (due) di consegna del Capo Ufficio Personale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri – Ministero della Difesa del 25.01.2023, prot. n. -OMISSIS-, nonché l'annullamento di quest'ultimo e di ogni atto o provvedimento ad essi connesso o conseguente anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare di due giorni di consegna e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata per avere visualizzato, tramite il sistema di protocollazione informatica C-PROT, atti relativi a istanze di trasferimento di altri militari, senza uno specifico motivo d'ufficio o autorizzazione, e per avere successivamente presentato un'istanza di accesso agli atti in qualità di presidente di un'associazione sindacale militare. Ha dedotto: l'inapplicabilità del codice dell'ordinamento militare per mancata prestazione del giuramento; la violazione delle regole sul rapporto disciplinare, sulla tempestività della contestazione e sull'imparzialità dell'organo procedente, poiché il Capo Ufficio Personale avrebbe conosciuto, promosso e utilizzato l'attività informativa poi contestata, assumendo al contempo le funzioni di contestazione, istruttoria e irrogazione della sanzione; l'insussistenza dell'illecito, in quanto le visualizzazioni sarebbero state funzionali all'attività istituzionale del COIR e svolte in collaborazione con l'Ufficio Personale; l'erronea applicazione delle regole sull'utilizzo del sistema C-PROT e sul trattamento dei dati; la genericità delle norme disciplinari richiamate e l'assenza di lesione del decoro, del senso di responsabilità o del contegno militare; la violazione del principio di proporzionalità della sanzione e la disparità di trattamento rispetto ad altri casi. L'Amministrazione ha sostenuto che il ricorrente avesse acquisito lo status militare per effetto del transito nell'Arma dei Carabinieri, che il Capo Ufficio fosse competente a contestare e sanzionare direttamente l'infrazione e che l'accesso al protocollo fosse estraneo sia alle mansioni d'ufficio sia alle competenze della rappresentanza militare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata acquisizione dello status militare, affermando che il personale del disciolto Corpo Forestale transitato nell'Arma dei Carabinieri ha acquisito tale status ai sensi dell'art. 2214-quater, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, in conformità a quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale. Ha tuttavia accolto il ricorso per violazione dei principi di imparzialità e terzietà del procedimento disciplinare. L'Ufficiale che aveva contestato l'addebito, curato l'istruttoria e irrogato la sanzione non era estraneo ai fatti, ma aveva personalmente conosciuto, incentivato e utilizzato l'attività di raccolta delle informazioni sulle istanze di trasferimento svolta dal ricorrente quale delegato del COIR. Il cumulo dei ruoli risultava incompatibile con l'art. 97 Cost. e con il principio generale di astensione, applicabile anche ai procedimenti disciplinari militari, poiché il soggetto che irroga la sanzione non può essere coinvolto nell'attività oggetto della contestazione. Le ulteriori censure sono state assorbite ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Gli atti impugnati sono stati annullati, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'organo competente. Le spese sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 2214-quater, comma 2, d.lgs. 66/2010
Il personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato transitato nell'Arma dei Carabinieri acquisisce lo status militare; tale status non dipende dalla prospettata mancata prestazione del giuramento.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità e buon andamento impone che il soggetto che adotta una sanzione disciplinare sia estraneo all'attività oggetto della contestazione e non cumuli ruoli idonei a comprometterne la terzietà.
art. 51 c.p.c.
L'obbligo di astensione, quale corollario del principio di imparzialità, si applica anche ai procedimenti sanzionatori dell'ordinamento militare.
art. 11 Cost.
ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale
Il principio di terzietà e imparzialità rafforza, nel procedimento sanzionatorio, il divieto di cumulo tra coinvolgimento nei fatti e potere di contestazione, istruzione e decisione.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Accertata la fondatezza del vizio di imparzialità e terzietà del procedimento, il giudice può assorbire le ulteriori censure.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Consente la regolazione delle spese secondo i criteri del processo amministrativo, anche in presenza di ragioni eccezionali.
art. 92, comma 2, c.p.c.
In presenza di eccezionali ragioni, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari militari il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. impone che il soggetto titolare del potere sanzionatorio sia estraneo ai fatti oggetto di contestazione e non abbia previamente promosso, conosciuto o utilizzato l'attività poi qualificata come illecito disciplinare.
- L'obbligo di astensione, quale corollario del principio di imparzialità, trova applicazione anche nell'ordinamento militare e determina l'illegittimità della sanzione quando l'autorità procedente cumuli il ruolo di soggetto coinvolto nei fatti, contestatore, istruttore e decisore.
- Il personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. 177/2016 acquisisce lo status militare ai sensi dell'art. 2214-quater, comma 2, d.lgs. 66/2010, con conseguente applicabilità della disciplina dell'ordinamento militare.
- Quando l'illegittimità del procedimento disciplinare deriva dalla violazione della terzietà e imparzialità dell'autorità procedente, il giudice può annullare gli atti sanzionatori e assorbire le ulteriori censure, facendo salva la riedizione del potere da parte dell'organo competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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