Sentenza n. 949/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Motorizzazione Civile di Pesaro, richiamando l'art. 128 del Codice della strada e una segnalazione della Polizia Municipale, ha disposto la revisione della patente a seguito di una violazione commessa alla guida in prossimità di un attraversamento pedonale situato presso un istituto scolastico. Il conducente non si era fermato nonostante l'alt intimato da un agente preposto alla regolazione del traffico, mentre alcuni pedoni attraversavano la strada; gli erano state contestate violazioni degli artt. 141, commi 2 e 11, 43 e 146, comma 3, del Codice della strada, con sanzione pecuniaria e decurtazione di sei punti. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'assenza di un automatismo tra le infrazioni contestate e la revisione della patente; il difetto di motivazione circa il concreto dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica; l'insufficienza del carattere isolato dell'episodio; l'irrilevanza del mancato deposito di memorie procedimentali; e la natura non sanzionatoria della revisione, che avrebbe richiesto una valutazione complessiva della condotta e specifiche considerazioni sulla capacità e perizia di guida. Ha inoltre valorizzato l'assenza di danni alle persone, la ridotta visibilità dovuta alla pioggia e all'orario, l'assenza di alterazione alcolica e il limitato numero di precedenti violazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della revisione della patente. Ha ritenuto che l'art. 128 del Codice della strada costituisca una norma di chiusura, applicabile anche al di fuori delle ipotesi in cui la revisione sia obbligatoria, quando emergano fondati dubbi sul perdurante possesso dei requisiti psico-fisici o tecnici, indipendentemente dalla gravità del sinistro o dall'esistenza di danni. Nel caso concreto, la condotta era significativa: il ricorrente non aveva percepito né rispettato l'alt intimato da un agente che regolava il traffico davanti a una scuola per consentire l'attraversamento di studenti. Le condizioni di ridotta visibilità e pioggia non sono state considerate attenuanti, ma circostanze che imponevano una maggiore prudenza. Il provvedimento non è stato ritenuto abnorme e la discrezionalità della Motorizzazione è stata sindacata nei limiti propri della materia. Il Collegio ha inoltre ritenuto ammissibile la motivazione per relationem, poiché il provvedimento richiamava la segnalazione e il verbale della Polizia Municipale, nel quale la condotta era descritta dettagliatamente. Il riferimento al mancato deposito di memorie, contenuto nella precedente sentenza del Giudice di Pace e non nel provvedimento impugnato, è stato considerato estraneo alla motivazione dell'atto e comunque inidoneo a incidere sulla sua legittimità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 128 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
La disposizione consente di disporre la revisione della patente anche al di fuori delle ipotesi di revisione obbligatoria, quando sorgano fondati dubbi sul perdurante possesso dei requisiti psico-fisici o tecnici del conducente; costituisce una norma di chiusura.
art. 141, commi 2 e 11, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
Sono le disposizioni richiamate per la contestazione della condotta di guida e, in particolare, dell'obbligo di conservare il controllo del veicolo e di poterlo arrestare tempestivamente in condizioni di sicurezza.
art. 43 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
È richiamato tra gli articoli posti a fondamento della contestazione relativa all'inosservanza dei segnali dell'agente preposto alla regolazione del traffico.
art. 146, comma 3, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
È richiamato tra le disposizioni violate per la mancata osservanza della segnalazione di arresto.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice applica il principio della motivazione del provvedimento, ritenendo sufficiente, nella fattispecie, il richiamo per relationem al verbale e alla segnalazione della Polizia Municipale, contenenti una descrizione dettagliata della condotta.
Massime di principio
- La revisione della patente prevista dall'art. 128 del Codice della strada è un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, diretto a verificare la persistenza dei requisiti psico-fisici o tecnici necessari alla guida; non è quindi subordinata alla ricorrenza delle sole ipotesi di revisione obbligatoria previste dalla legge.
- L'art. 128 del Codice della strada opera come norma di chiusura: la revisione può essere disposta anche per un episodio isolato e indipendentemente dalla gravità del sinistro o dall'assenza di danni, quando la concreta condotta di guida sia obiettivamente idonea a far sorgere un fondato dubbio sulla conoscenza o sul rispetto delle regole della circolazione.
- Nella valutazione dei presupposti della revisione, condizioni di ridotta visibilità, pioggia, orario o altre situazioni che impongano una maggiore prudenza possono assumere rilievo aggravante, anziché attenuante, se il conducente non adegua ad esse la propria condotta.
- La discrezionalità degli uffici della Motorizzazione nell'apprezzamento dei dubbi sull'idoneità tecnica del conducente è sindacabile dal giudice amministrativo quando l'atto sia abnorme o privo di adeguato fondamento, ma non può essere sostituita da una diversa valutazione giudiziale dei fatti non manifestamente irragionevole.
- In materia di revisione della patente è ammissibile la motivazione per relationem: la Motorizzazione può richiamare il verbale o la segnalazione dell'organo accertatore, purché tali atti descrivano in modo sufficientemente dettagliato la condotta sulla quale si fonda il dubbio circa la persistenza dei requisiti di guida.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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