Regolamento (UE) 2019/503
Regolamento (UE) 2019/503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce misure transitorie urgenti per evitare interruzioni dei servizi ferroviari transfrontalieri con il Regno Unito in caso di recesso senza accordo. Proroga per nove mesi la validità di talune autorizzazioni, certificati e licenze, ma ne limita l’efficacia ai collegamenti e ai punti di frontiera indicati. La permanenza del beneficio è condizionata al rispetto delle norme UE applicabili e alla cooperazione con le autorità nazionali; la Commissione può revocarlo con atti di esecuzione se emergono dubbi sulla conformità o se non vengono fornite le informazioni richieste.
Misure provvisorie sulla validità di certificati, autorizzazioni e licenze ferroviarie connessi ai collegamenti ferroviari con il Regno Unito in caso di recesso senza accordo.
Ambito di applicazione
Si applica, in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione, a determinati titoli ferroviari validi il giorno precedente la data di applicazione del regolamento: autorizzazioni di sicurezza per gestori dell’infrastruttura dell’infrastruttura transfrontaliera UE-Regno Unito, certificati di sicurezza per imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito, licenze di impresa ferroviaria rilasciate a imprese stabilite nel Regno Unito e licenze di macchinista rilasciate secondo la direttiva 2007/59/CE. L’applicazione è limitata ai collegamenti ferroviari transfrontalieri e ai soli punti di frontiera indicati nell’allegato (Dún Dealgan/Dundalk e Calais-Fréthun). Non si applica se entra in vigore un accordo di recesso con il Regno Unito entro la data di applicazione; cessa comunque dopo nove mesi dalla data in cui diventa applicabile.
Regolamento (UE) 2019/503: sicurezza e connettività ferroviaria in relazione al recesso del Regno Unito
Il regolamento adotta misure transitorie e strettamente limitate per preservare, in caso di recesso del Regno Unito senza accordo, la continuità dei servizi ferroviari transfrontalieri e il funzionamento dell’infrastruttura collegata. La disciplina si innesta sul quadro delle direttive ferroviarie UE richiamate e mira a evitare perturbazioni immediate, consentendo nel contempo agli operatori e alle autorità di adeguarsi al nuovo status del Regno Unito come paese terzo.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che, in assenza di accordo di recesso, i trattati cesserebbero di applicarsi al Regno Unito dal 30 marzo 2019 e che, nel settore ferroviario, occorre un breve periodo di adattamento per consentire alle parti interessate di concludere accordi specifici e adottare le misure necessarie. Il regolamento persegue dunque un obiettivo di continuità operativa, ma solo a condizione che siano rispettati standard e procedure di sicurezza dell’Unione identici a quelli applicabili all’infrastruttura e agli operatori coinvolti.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda quattro categorie di titoli ferroviari già validi il giorno precedente la data di applicazione del regolamento:
- autorizzazioni di sicurezza per i gestori dell’infrastruttura transfrontaliera UE-Regno Unito;
- certificati di sicurezza per imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito;
- licenze di impresa ferroviaria rilasciate a imprese stabilite nel Regno Unito;
- licenze di macchinista. L’efficacia materiale dei titoli è circoscritta ai collegamenti ferroviari con il Regno Unito e, per i titoli di sicurezza, ai soli terminali e stazioni di frontiera elencati nell’allegato: Dún Dealgan/Dundalk e Calais-Fréthun.
Durata della proroga e limiti operativi
Il regolamento proroga la validità dei titoli interessati per nove mesi dalla data di applicazione. Tuttavia, la proroga non equivale a una piena estensione territoriale o funzionale:
- i certificati di sicurezza per imprese ferroviarie del Regno Unito consentono solo l’accesso alle stazioni e ai terminali di frontiera indicati nell’allegato, da o verso il Regno Unito;
- le licenze di impresa ferroviaria valgono solo sul tratto tra tali punti di frontiera e il Regno Unito, in deroga all’art. 23, par. 1, della direttiva 2012/34/UE;
- le licenze di macchinista restano valide per l’operatività sul medesimo territorio limitato. La durata è espressamente concepita come strettamente necessaria a consentire agli Stati membri interessati e agli operatori di ottenere i titoli ordinari previsti dal diritto UE o di adottare soluzioni contrattuali e organizzative adeguate.
Obblighi di cooperazione e di informazione
I titolari dei titoli, e ove occorra le autorità che li hanno rilasciati, devono cooperare con l’autorità nazionale preposta alla sicurezza competente e trasmettere tutte le informazioni e i documenti richiesti. Inoltre, devono segnalare senza ritardo alla Commissione, e nei casi previsti anche all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, ogni intervento di altre autorità competenti che possa confliggere con gli obblighi discendenti dal regolamento o dalle direttive richiamate.
Controllo della conformità e revoca del beneficio
Il mantenimento della proroga è subordinato a un controllo continuo di conformità con il diritto dell’Unione. L’autorità nazionale preposta alla sicurezza vigila sugli standard applicati alle imprese ferroviarie del Regno Unito che utilizzano l’infrastruttura transfrontaliera, verifica i requisiti di sicurezza dei gestori dell’infrastruttura e la conformità dei macchinisti, e trasmette relazioni alla Commissione e all’Agenzia. Analogamente, l’autorità preposta al rilascio delle licenze verifica la persistenza dei requisiti per le imprese ferroviarie autorizzate dal Regno Unito. Se emergono dubbi giustificati sul rispetto degli standard di sicurezza o sui requisiti per il rilascio delle licenze, oppure se le informazioni richieste non vengono fornite nei termini, la Commissione deve adottare atti di esecuzione per revocare il beneficio della proroga. La revoca segue la procedura d’esame e richiede previamente l’informazione agli interessati e la possibilità di presentare osservazioni.
Consultazione con il Regno Unito e supporto comitologico
Gli Stati membri sono tenuti a consultare e cooperare con le autorità competenti del Regno Unito nella misura necessaria all’attuazione del regolamento. Su richiesta, devono inoltre fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti senza indebito ritardo. Per l’adozione degli atti di esecuzione, la Commissione è assistita dai comitati previsti dalle direttive ferroviarie richiamate, nel quadro del regolamento (UE) n. 182/2011.
Entrata in vigore e cessazione dell’efficacia
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’art. 50, par. 3, TUE. Se un accordo di recesso entra in vigore entro tale data, il regolamento non si applica. In ogni caso, la sua efficacia termina nove mesi dopo la data di applicazione.
Disposizioni principali
Oggetto e titoli interessati
Il regolamento disciplina, nella prospettiva del recesso del Regno Unito, taluni certificati e autorizzazioni di sicurezza rilasciati ai sensi della direttiva 2004/49/CE, talune licenze di macchinisti ai sensi della direttiva 2007/59/CE e talune licenze per imprese ferroviarie ai sensi della direttiva 2012/34/UE (art. 1, par. 1).
Ambito soggettivo e oggettivo
Si applica solo ai titoli validi alla data del giorno precedente la data di applicazione del regolamento e precisamente: autorizzazioni di sicurezza per la gestione e l’esercizio dell’infrastruttura transfrontaliera UE-Regno Unito; certificati di sicurezza rilasciati a imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito; licenze di impresa ferroviaria rilasciate a imprese stabilite nel Regno Unito; licenze di macchinisti (art. 1, par. 2, lettere a)-d)).
Definizioni applicabili
Per le definizioni si rinvia alle direttive 2004/49/CE, 2007/59/CE e 2012/34/UE e ai relativi atti di esecuzione; dal momento in cui la direttiva (UE) 2016/798 diventa applicabile ai titoli di cui all’art. 1, par. 2, lettere a) e b), si applicano anche le definizioni di tale direttiva e dei relativi atti delegati ed esecutivi (art. 2).
Proroga di validità e limiti territoriali
Le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza di cui all’art. 1, par. 2, lettere a) e b), restano validi per nove mesi dalla data di applicazione del regolamento. I certificati di sicurezza sono però validi solo per raggiungere le stazioni e i terminali di frontiera dell’allegato, da o verso il Regno Unito (art. 3, par. 1). Le licenze di impresa ferroviaria di cui all’art. 1, par. 2, lettera c), restano valide per nove mesi e, in deroga all’art. 23, par. 1, della direttiva 2012/34/UE, sono valide solo sul territorio tra le stazioni/terminali di frontiera dell’allegato e il Regno Unito (art. 3, par. 2). Le licenze di macchinista di cui all’art. 1, par. 2, lettera d), restano valide per nove mesi per i macchinisti operanti sul medesimo territorio (art. 3, par. 3).
Obblighi di collaborazione e controllo di conformità
I titolari dei titoli e, se del caso, l’autorità che li ha rilasciati devono collaborare con l’autorità nazionale preposta alla sicurezza competente e fornirle tutte le informazioni e i documenti pertinenti (art. 4, par. 2). I titolari devono inoltre informare senza ritardo la Commissione e, per i titoli di sicurezza e di macchinista, anche l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, di eventuali azioni di altre autorità competenti che possano contrastare con i loro obblighi; per le licenze di impresa ferroviaria l’obbligo di informazione riguarda la sola Commissione (art. 4, par. 4).
Revoca del beneficio e atti di esecuzione
Se le informazioni o i documenti richiesti non sono forniti nei termini stabiliti, la Commissione adotta atti di esecuzione per revocare il beneficio della proroga, secondo la procedura d’esame (art. 4, par. 3). Prima della revoca, la Commissione deve informare per tempo l’autorità nazionale, l’autorità rilasciante e i titolari, consentendo osservazioni (art. 4, par. 5). Ulteriori revoche sono previste se la Commissione nutre dubbi giustificati sul rispetto degli standard di sicurezza o dei requisiti di rilascio delle licenze (art. 5, parr. 2 e 3).
Vigilanza sulla conformità al diritto dell’Unione
L’autorità nazionale preposta alla sicurezza controlla gli standard di sicurezza applicati alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito che utilizzano l’infrastruttura transfrontaliera e verifica il rispetto dei requisiti di sicurezza per i gestori dell’infrastruttura e per i macchinisti operanti sotto la sua giurisdizione; trasmette relazioni e, se del caso, raccomandazioni alla Commissione e all’Agenzia (art. 5, par. 1). L’autorità preposta al rilascio delle licenze verifica il permanere dei requisiti degli articoli da 19 a 22 della direttiva 2012/34/UE per le imprese ferroviarie autorizzate dal Regno Unito (art. 5, par. 1).
Consultazione, cooperazione e informazioni
Le autorità competenti degli Stati membri devono consultare e cooperare con le autorità competenti del Regno Unito nella misura necessaria all’attuazione del regolamento (art. 6, par. 1). Su richiesta della Commissione, gli Stati membri devono trasmettere senza indebito ritardo tutte le informazioni ottenute o comunque rilevanti per l’attuazione del regolamento (art. 6, par. 2).
Procedura comitologica
La Commissione è assistita dai comitati istituiti dall’art. 51 della direttiva (UE) 2016/797 e dall’art. 62 della direttiva 2012/34/UE; si applica il regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi richiamati dal regolamento opera la procedura d’esame di cui all’art. 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’art. 5 (art. 7).
Entrata in vigore, applicazione e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’art. 50, par. 3, TUE. Non si applica se un accordo di recesso entra in vigore entro tale data. Cessa di applicarsi nove mesi dopo la data in cui è divenuto applicabile (art. 8).
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