Cassazione Penale, Sentenza n. 13268/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Lleshi deduce violazione di legge e vizio di motivazione per aver configurato il fatto ai sensi del comma 1 (spaccio rilevante) senza adeguata motivazione rafforzata e senza tenere conto degli elementi che indicherebbero la "lieve entità" (quantitativi modesti, modalità rudimentali, clientela limitata, consegne a domicilio, compenso del sostituto di 1.500 euro mensili, ecc.). Contesta altresì l'aumento di pena operato ex art. 81 c.p. per mancata motivazione. Tafani denuncia carenza di prove e vizi logici: mancata o.c.p., assenza di perquisizioni o riscontri diretti, impossibilità di attribuire a lui l'utilizzo della SIM intestata a terzi, incongruenze nelle celle agganciate, mancanza di riconoscimento vocale attendibile e insufficienza degli elementi topografici; contesta infine la sproporzione della pena base irrogata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la riqualificazione in termini di gravità (escludendo la lieve entità) sulla base di elementi quantitativi e qualitativi: forniture continuative, stoccaggio, clientela ampia e fidelizzata (per il solo Secci stimati circa 300 g in sei mesi), importi medi per cessione non inferiori a 150 euro e spesso 300-400 euro, qualità della cocaina (principio attivo tra 43,73% e 49,03%), modalità organizzative (consegne a domicilio, sostituto retribuito). Tali elementi, insieme alla prova indiziaria (SMS, tracciamento GPS, ripetuti tentativi di contatto, riconoscimento di voce dall'operante, conversazioni concordanti e importi elevati fino a 4.000 euro), sono stati ritenuti congrui per collegare Tafani all'attività di spaccio e giustificare il trattamento sanzionatorio. La motivazione d'appello è stata considerata logica, coerente e non affetta da vizi tali da consentire la cassazione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9-10-1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
La Corte distingue tra comma 1 (condotta rilevante e non lieve) e comma 5 (ipotesi di lieve entità). Per escludere la lieve entità la valutazione è complessiva: quantità e qualità della sostanza, modalità e mezzi dell'azione, organizzazione, continuità, clientela e profittabilità. Presenza di stoccaggio, approvvigionamento continuo, ampia clientela e remunerazione di sostituti sono indici che escludono la lieve entità e giustificano la qualificazione ai sensi del comma 1.
art. 81 cod. pen.
L'aumento di pena deve essere adeguatamente motivato. Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivato l'incremento richiamando la continuità dell'attività e il precedente specifico del reo, ragione per cui l'aumento è stato ritenuto correttamente motivato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del controllo della Cassazione: la Corte è giudice della motivazione e della legalità, non del merito. Non può rivedere autonomamente la valutazione del fatto o reinterpretare le prove; può censurare la decisione solo se affetta da vizi logico-giuridici, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 35737/2010 e n. 51063/2018 richiamate)
Richiamati i principi consolidati su valutazione della "lieve entità" e sul sindacato di legittimità: la valutazione è di merito e insindacabile se sorretta da motivazione esente da vizi logico-giuridici; la lieve entità richiede offensività minima valutata con tutti gli indici previsti dalla norma.
Massime di principio
- La configurazione della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva: non bastano quantità ridotte se esistono elementi organizzativi, continuità, stoccaggio e clientela fidelizzata che mostrano offensività significativa.
- In sede di legittimità la Corte può sindacare solo la logicità, la coerenza e l'adeguatezza della motivazione; non può riformare la valutazione del merito o riqualificare le risultanze probatorie se fondate su apprezzamenti plausibili del giudice di merito.
- L'evidenza indiziaria complessiva (SMS, tracciamento GPS, ripetuti tentativi di contatto, riconoscimento vocale operativo, concordanza di importi e incontri) può essere sufficiente a collegare un imputato all'attività di spaccio anche in assenza di perquisizioni o di intercettazioni vocali dirette sulla SIM formalmente intestata a terzi, purché la motivazione spieghi il nesso probatorio.
- Per impugnare con successo in Cassazione una decisione di merito è necessario dimostrare vizi logico-giuridici (contraddizioni, lacune probatorie non colmate, mancata considerazione di elementi decisivi) e non solo proporre una diversa interpretazione dei fatti.
- L'aumento del trattamento sanzionatorio in appello va adeguatamente motivato con riferimento a elementi concreti (continuità, gravità, precedenti specifici, ampiezza dell'attività): argomentazioni di tal genere, se presenti e coerenti, resistono al controllo di legittimità.
- La mera vicinanza territoriale o l'esistenza di celle telefoniche contigue non sono di per sé dispositivi probatori univoci, ma, valutate congiuntamente ad altri indici (SMS, GPS, comportamenti ripetuti), possono concorrere a formare un quadro probatorio credibile.
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