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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21995/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta dalla cessionaria di un credito da mutuo, escluso dal passivo del fallimento per carenza di documentazione. Il credito, originariamente sorto in capo a una banca e poi trasferito in due successive operazioni di cessione in blocco, era stato rivendicato dalla cessionaria quale legittima titolare. Il tribunale ha ritenuto tardiva e quindi inutilizzabile la documentazione prodotta solo dopo la rimessione in decisione, rilevando comunque che gli atti depositati non consentivano di provare in modo adeguato né l'inclusione dello specifico credito nella cessione in blocco né, più radicalmente, l'esistenza stessa della cessione in relazione a quel credito. Nel ricorso per cassazione la cessionaria ha dedotto, in sintesi, la violazione delle norme sulle cessioni bancarie e della ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contenente criteri di individuazione per categorie dei rapporti ceduti, sarebbe sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, e che anche la dichiarazione di scienza della cedente e l'estratto del contratto di cessione sarebbero idonei a provare il trasferimento del credito; ha inoltre censurato il giudizio di inutilizzabilità e l'apprezzamento delle prove compiuto dal tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi principale del provvedimento impugnato, fondata sulla tardività e inutilizzabilità della documentazione prodotta in violazione delle preclusioni dell'opposizione allo stato passivo, e che le censure miravano in realtà a sollecitare un nuovo giudizio sul materiale probatorio, estraneo al sindacato di legittimità. In via di principio, la Corte ha precisato che occorre distinguere tra contestazione della sola inclusione del credito nel perimetro della cessione in blocco e contestazione dell'esistenza stessa della cessione: nel primo caso l'avviso pubblicato può essere sufficiente se i criteri di individuazione sono precisi; nel secondo caso, invece, il giudice di merito deve accertare complessivamente la prova dell'effettiva cessione, anche valorizzando l'avviso solo come elemento indiziario. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.

    fonte della decadenza documentale cui il tribunale ha ancorato l'inutilizzabilità della produzione tardiva

  • art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993

    disciplina la cessione in blocco di rapporti bancari; la Corte distingue il suo valore probatorio a seconda che si contesti l'inclusione del credito o l'esistenza stessa della cessione

  • L. n. 130 del 1999, artt. 1-4

    richiamata insieme all'art. 58 TUB per le cessioni in blocco di crediti

  • art. 2697 c.c.

    evocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la determinabilità dell'oggetto della cessione

  • artt. 1260, 1325 e 2718 c.c.

    invocati per sostenere la validità/forma della cessione e la prova documentale del trasferimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la produzione documentale è soggetta alle preclusioni e la documentazione depositata tardivamente oltre il termine stabilito dalla legge processuale è inutilizzabile.
  • Quando il cessionario in blocco agisce per l'ammissione di un credito, occorre distinguere tra contestazione della sola inclusione del singolo credito nel perimetro della cessione e contestazione dell'esistenza stessa della cessione: nel primo caso può bastare l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se i criteri di identificazione sono sufficientemente specifici; nel secondo caso è necessaria una prova complessiva dell'effettivo trasferimento del credito.
  • La pubblicazione dell'avviso di cessione in blocco ex art. 58 TUB può avere valore probatorio pieno o comunque adeguato solo se consente di individuare con certezza il credito litigioso tra quelli trasferiti; se la cessione stessa è contestata, l'avviso assume al più valore indiziario.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; il sindacato di legittimità non può sovrapporsi all'apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito quando la motivazione sia congrua e completa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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