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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35522/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna per l'esercizio senza autorizzazione dell'attività di parcheggiatore/guardamacchine. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione e travisamento/erronea valutazione del fatto, sostenendo che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non avrebbero dimostrato la condotta contestata, perché il verbale di contestazione attestava il contatto con un solo utente della strada, il controllo era estemporaneo e non erano stati rinvenuti chiavi di vetture né denaro; 2) intervenuta prescrizione del reato, assumendo che, anche considerando le sospensioni del termine già applicate in appello, il termine sarebbe maturato dopo la sentenza di secondo grado; 3) vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, che sarebbero state giustificate dal limitato disvalore della condotta, dalla sua breve durata e dalla modestia dei precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in sostanza censure di merito, volte a sostituire la valutazione difensiva a quella dei giudici di merito, e quindi non deducibili in cassazione; ha altresì rilevato che il motivo sulla prescrizione non poteva essere esaminato perché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Individua la contravvenzione di esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore/guardamacchine, confermata nei gradi di merito.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Le censure che mirano a una rivalutazione del fatto e delle prove, o che ripropongono motivi già esaminati in appello senza confrontarsi con la motivazione, sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 103/2017

    Richiamata dalla difesa in tema di disciplina della prescrizione e sospensione del termine.

  • Sez. U, n. 22932 del 2024

    Richiamata per la corretta applicazione della disciplina della prescrizione in relazione alla data del commesso reato.

Massime di principio

  • In cassazione non sono deducibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o nella contrapposizione di una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La mera riproposizione in sede di legittimità di motivi già esaminati in appello, senza specifica critica della motivazione impugnata, può integrare inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è inammissibile, non si forma un valido rapporto di impugnazione e la Corte di cassazione non può rilevare d'ufficio una prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione non illogica, degli elementi negativi valorizzati, come la gravità concreta del fatto e la personalità dell'imputato.
  • Per configurare il reato contestato è sufficiente la valorizzazione degli elementi fattuali accertati dai giudici di merito, non potendo la sede di legittimità sostituirsi a essi nella lettura delle emergenze processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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