Ordinanza n. 1220/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Messina, Sezione Distaccata di Taormina, in data 4 marzo 2010, adottata nell’ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 1752/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di proroga dell’incarico del commissario ad acta nell’ambito dell’esecuzione di un’ordinanza civile di assegnazione somme
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La curatela aveva promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un’ordinanza di assegnazione somme pronunciata dal giudice civile nel 2010, relativa a crediti che il Comune avrebbe dovuto via via contabilizzare in favore della società esecutata. Dopo l’accoglimento del ricorso con sentenza del TAR del 2023 e la nomina del Segretario generale del Comune quale commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, la curatela aveva chiesto, anche ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e il risarcimento del danno, sostenendo che i lavori erano stati ultimati, consegnati e utilizzati dal Comune e che la mancata contabilizzazione e il mancato collaudo dipendevano da condotte dell’Amministrazione. Il TAR aveva tuttavia respinto tale istanza con successiva sentenza, rilevando che la contabilizzazione delle opere non era formalmente intervenuta e che il credito, in assenza di tale presupposto, restava almeno illiquido. La curatela ha quindi sollecitato l’attività del commissario ad acta, il quale ha chiesto una proroga del termine per completare l’incarico. Il Comune si è opposto, sostenendo che il procedimento di ottemperanza fosse ormai definito e che le successive pronunce del TAR avessero escluso ulteriori obblighi esecutivi. La questione decisa dall’ordinanza riguarda esclusivamente la proroga dell’incarico commissariale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di proroga del termine del commissario ad acta. Il Collegio ha ribadito che l’esecuzione dell’ordinanza civile di assegnazione somme era subordinata alla previa contabilizzazione delle opere da parte del Comune, contabilizzazione che non risultava intervenuta. In assenza di tale presupposto, né il Comune né il commissario ad acta potevano procedere all’esecuzione dell’ordinanza. Il giudice dell’ottemperanza non può accertare, nell’ambito dell’esecuzione del giudicato civile, se la mancata contabilizzazione sia legittima o illegittima né se sia imputabile a dolo o colpa dell’Amministrazione, trattandosi di questioni estranee ai limiti della giurisdizione esercitabile in quella sede e riconducibili alla cognizione del giudice ordinario. Il commissario ad acta può svolgere soltanto gli atti relativi alla procedura contabile della spesa, senza modificare o ampliare il contenuto dell’ordinanza civile. Le spese della fase sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
istanza ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.
Consente, nell’ambito dell’ottemperanza, la proposizione di domande ulteriori connesse all’esecuzione, ma il giudice non può utilizzarle per decidere questioni estranee alla propria giurisdizione.
art. 117 c.p.a.
ricorso formalmente proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
La qualificazione della domanda processuale deve avvenire in base al contenuto sostanziale e non al nomen juris attribuito dalla parte.
art. 64, comma 1, c.p.a.
la prova della contabilizzazione grava sulla parte interessata ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a.
L’onere di provare l’intervenuta contabilizzazione dei crediti grava sulla parte che intende ottenere l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione somme.
art. 141 d.lgs. 163/2006
disciplina relativa al collaudo, in particolare l’art. 141 del decreto legislativo n. 163/2006
La disposizione è stata richiamata dalla curatela a sostegno della tesi secondo cui il collaudo avrebbe dovuto intervenire entro un termine breve dall’ultimazione dei lavori; tale argomento non è stato accolto ai fini della proroga.
art. 102 d.lgs. 50/2016
art. 102 del decreto legislativo n. 50/2016
La disposizione è stata richiamata dalla curatela in relazione ai termini e agli effetti del collaudo, senza incidere sulla decisione di respingere la proroga.
Massime di principio
- Nell’esecuzione davanti al giudice amministrativo di un provvedimento del giudice ordinario, il giudice dell’ottemperanza deve rispettare il contenuto e i limiti oggettivi del titolo esecutivo civile e non può ampliarlo o sostituirsi al giudice ordinario nella decisione di questioni estranee alla mera esecuzione.
- Quando un’ordinanza civile di assegnazione somme riguarda crediti che devono essere previamente contabilizzati dall’amministrazione, la contabilizzazione costituisce presupposto necessario per l’esecuzione; in sua assenza il credito non può essere considerato esigibile ai fini dell’ottemperanza.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo per l’esecuzione di un giudicato civile può adottare esclusivamente gli atti inerenti alla procedura contabile della spesa e non può procedere all’assegnazione o al pagamento in mancanza dei presupposti previsti dal titolo civile.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere accertate la legittimità o illegittimità della mancata contabilizzazione dei lavori, né la responsabilità dolosa o colposa dell’amministrazione, quando tali questioni appartengano alla cognizione del giudice ordinario.
- La parte che chiede l’esecuzione di un’ordinanza di assegnazione somme ha l’onere di provare l’intervenuta contabilizzazione dei crediti; la mera disponibilità materiale dei documenti presso l’amministrazione non trasferisce automaticamente tale onere al giudice, quando la parte possa acquisirli mediante accesso.
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