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Sentenza

Sentenza n. 12987/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - del provvedimento adottato dal GSE P202300053515 in data 14.12.2023, recante comunicazione dell’esito dell’attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 3 del d.m. 11 gennaio 2017, per i progetti di riduzione dei consumi di energia primaria identificati dal codice 004884100103R031 _rev1 (denominato DREAM 2) e dal codice 004881001015R074_rev1 (denominato DREAM 4); - della nota prot. 7272 del 21.03.2024, con la quale il GSE, sulla base dei TEE quantificati nel provvedimento del 14.12.2023, ha intimato alla ricorrente il versamento dell’importo di euro 667.695,24; - di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compreso, e per quanto occorrer possa il d.m. 11 gennaio 2017, se interpretato nel senso di consentire al GSE il recupero dei certificati bianchi riconosciuti in eccesso, in caso di rendicontazioni già approvate.

Giustizia amministrativa202407181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento GSE di rideterminazione dei certificati bianchi e nota di intimazione al pagamento di euro 667.695,24

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GSE, all'esito di controlli documentali e sopralluoghi sui progetti DREAM 2 e DREAM 4, ha rideterminato in senso peggiorativo i certificati bianchi spettanti e intimato il recupero dell'importo erogato in eccesso. I progetti riguardavano l'ammodernamento di stazioni radio base e prevedevano specifici algoritmi per il calcolo dei consumi, nonché una successiva fase di riconciliazione dei dati. Il GSE ha rilevato che numerosi interventi interessavano siti infrastrutturali nei quali i POD potevano servire, oltre alle stazioni radio base, anche centrali fisse di rete, con conseguente allocazione di consumi elettrici maggiorati e sovrastima dei risparmi energetici. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 28/2011, dei presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990, nonché sviamento e travisamento, sostenendo che il recupero fosse intervenuto oltre il termine di 18 mesi previsto per i controlli sulle rendicontazioni già approvate. In via subordinata è stata contestata la legittimità del d.m. 11 gennaio 2017, ove interpretato nel senso di consentire la rideterminazione peggiorativa e il recupero dei certificati già riconosciuti, ed è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 28/2011 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 42 d.lgs. 28/2011 e dell'art. 12, comma 15, d.m. 11 gennaio 2017, sostenendo che il GSE avesse anticipato la riconciliazione finale prevista dai progetti, impedendo la compensazione tra eventuali eccedenze e certificati spettanti per altri siti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura relativa al termine di 18 mesi e all'applicazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Il provvedimento impugnato non disponeva la decadenza integrale dal sistema incentivante, ma una rideterminazione in peius della quantità di certificati bianchi effettivamente spettanti, con recupero dell'eccedenza. L'art. 42 d.lgs. 28/2011, secondo il giudice, collega i presupposti dell'art. 21-nonies al rigetto dell'istanza o alla decadenza dagli incentivi, non alla mera rideterminazione. Il GSE ha esercitato un potere doveroso di verifica, accertamento e controllo, non qualificabile come autotutela decisoria, sulla base di elementi ulteriori emersi durante il procedimento e non di una mera rivalutazione del materiale già disponibile. È stata quindi esclusa anche l'illegittimità derivata del d.m. 11 gennaio 2017 e dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità, poiché decadenza integrale e riduzione dell'incentivo sono situazioni non comparabili. Il secondo motivo è stato respinto perché le criticità relative ai siti infrastrutturali riguardavano anche gli interventi non ancora rendicontati e non sarebbe stato possibile imporre al GSE di sospendere indefinitamente il controllo in attesa della riconciliazione finale rimessa all'attività del beneficiario. Le PPPM e le RVC sono approvate inizialmente sulla base di verifiche sommarie, restando salvi i controlli successivi più approfonditi. Spese compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. 28/2011

    La disciplina dei presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e del termine di 18 mesi riguarda il rigetto dell'istanza e la decadenza dagli incentivi, non la mera rideterminazione della misura dell'incentivo.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    Le modifiche all'art. 42 d.lgs. 28/2011 non estendono il meccanismo previsto per la decadenza integrale alla rideterminazione parziale dei certificati bianchi.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    I presupposti dell'annullamento d'ufficio non sono necessari per il provvedimento di mera rideterminazione dell'incentivo conseguente alla verifica della sua corretta quantificazione.

  • art. 12, commi 1, 3, 15 e 16, d.m. 11 gennaio 2017

    qualora [il Gse] riscontri la non verificabilità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei certificati bianchi richiesti ed emessi, può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi; qualora riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, provvede ... alla rideterminazione dei certificati emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate

    La disposizione consente al GSE di ricalcolare e rideterminare i certificati quando controlli successivi evidenzino dati non attendibili, violazioni o irregolarità incidenti sulla quantificazione dell'incentivo.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Non risultano violati dai diversi regimi applicabili alla decadenza integrale e alla rideterminazione parziale, trattandosi di situazioni non omogenee.

Massime di principio

  • La riduzione successiva della misura di un incentivo, con mantenimento del rapporto incentivante e riconoscimento del beneficio nella quantità effettivamente spettante, costituisce rideterminazione e non decadenza, anche se comporta il recupero delle somme o dei titoli erogati in eccedenza.
  • I presupposti e i limiti dell'annullamento d'ufficio previsti dall'art. 21-nonies l. 241/1990, nonché la disciplina speciale riferita al rigetto dell'istanza o alla decadenza dagli incentivi, non si applicano automaticamente alla rideterminazione dell'incentivo derivante da controlli sulla sua corretta quantificazione.
  • Il GSE esercita un potere doveroso di verifica, accertamento e controllo dei presupposti degli incentivi; tale potere può essere esercitato anche dopo l'approvazione iniziale delle rendicontazioni, quando emergano nuovi elementi conoscitivi nel corso di ulteriori attività istruttorie.
  • L'approvazione delle proposte progettuali e delle rendicontazioni nell'ambito di un regime incentivante non impedisce controlli successivi più approfonditi né cristallizza definitivamente la quantificazione del beneficio, quando siano accertate irregolarità incidenti sui dati utilizzati.
  • Le previsioni progettuali sulla riconciliazione finale dei dati non impongono al gestore di sospendere indefinitamente un procedimento di controllo già avviato, soprattutto quando le criticità accertate riguardano anche interventi non ancora rendicontati e non sono destinate a essere risolte dalla mera riconciliazione finale.
  • La diversità tra decadenza integrale dal sistema incentivante e rideterminazione parziale dell'incentivo giustifica un diverso trattamento normativo e non determina, di per sé, violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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