Sentenza n. 1667/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Milano di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc.2), nella parte in cui vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale. C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 7), nelle parti in cui stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato). D) per quanto riguarda il terzo atto di motivi aggiunti: - delle determinazioni di ATS della Città Metropolitana di Milano in ordine alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di ricovero e ambulatoriali 2024 (doc. 9); - nonché di tutti gli atti a tali determinazioni preordinati, conseguenziali e connessi, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la determinazione di ATS Milano di approvazione del contratto 2024 ed il contratto 2024 medesimo, nella parte in cui stabiliscono l’obiettivo ambulatoriale “Tempi di attesa” e l’obiettivo di ricovero “boarding da PS e ricoveri di area medica”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e atti applicativi di programmazione sanitaria relativi ai criteri di assegnazione dei budget e alla valutazione degli obiettivi contrattuali per l’anno 2024
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e tre atti di motivi aggiunti, varie deliberazioni della Regione Lombardia, nonché gli atti applicativi e il contratto stipulato con l’ATS competente, contestando i criteri di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, il sotto-budget per le prestazioni rese a cittadini fuori regione, la gestione delle risorse destinate agli screening, la riduzione del budget in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, i limiti all’incremento del budget per le prestazioni fuori regione, il regime delle regressioni tariffarie per le prestazioni aggiuntive, la disciplina delle decurtazioni connesse al mancato raggiungimento di specifici obiettivi e le determinazioni dell’ATS relative al raggiungimento degli obiettivi di ricovero e ambulatoriali. Dal testo della sentenza non risultano esaminati nel merito i singoli motivi di illegittimità, poiché la ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio il venir meno dell’interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR, preso atto della dichiarazione resa dal difensore della ricorrente nella camera di consiglio del 13 aprile 2026 e considerato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla definizione nel merito della controversia, ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Non sono state svolte valutazioni sulla legittimità degli atti impugnati né sui motivi dedotti. Le spese sono state compensate, in ragione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell’attività difensiva della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
La disposizione è richiamata quale base della fissazione della controversia per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata, come indicato in epigrafe.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che è venuto meno l’interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- La fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione consente al giudice di definire il giudizio in rito quando l’interesse alla pronuncia è venuto meno.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse e dal limitato svolgimento dell’attività difensiva della parte resistente.
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