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Sentenza

Sentenza n. 2692/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 224/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 719/2024 del Tribunale di Como Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.06.2025.

Giustizia amministrativa202600473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 224/2025, notificata il 12 giugno 2025 e passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per complessivi 2.500 euro. Il ricorrente ha sostenuto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato che la sentenza del Tribunale di Como era passata in giudicato, che la pretesa economica risultava adeguatamente documentata e che il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero, ordinandogli di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e dovrà provvedere nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso di ottemperanza contro un'amministrazione per l'esecuzione di una condanna pecuniaria è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione obbligata al pagamento di somme in forza di una sentenza, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza stessa, secondo l'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • L'inottemperanza a un giudicato può essere dichiarata quando il credito riconosciuto dalla sentenza risulti documentato e l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto, anche solo parzialmente, all'obbligo conformativo e di pagamento.
  • In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività esecutiva richiesta; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico, non è dovuto un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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