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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07158/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo tutti i motivi privi di specificità o volti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, e ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale perché tardivo ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Ha quindi condannato le ricorrenti principali alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da alcuni contratti di leasing immobiliare relativi a più immobili. La società utilizzatrice e la garante hanno chiesto in primo grado, in via principale, la nullità dei contratti; in subordine la riduzione equitativa dei tassi di interesse; inoltre la restituzione delle somme pagate indebitamente e il risarcimento del danno. Il concedente ha proposto domanda riconvenzionale, poi accolta dal Tribunale con declaratoria di risoluzione dei contratti e condanna alla riconsegna degli immobili. In appello è stata accolta solo in parte l’impugnazione, escludendo l’obbligo di riconsegna per un immobile poi trasferito con successiva compravendita. In Cassazione le ricorrenti principali hanno denunciato: 1) violazione delle norme sulle spese di lite, per avere la Corte territoriale posto le spese di appello a loro carico nonostante l’accoglimento parziale del gravame e per non avere regolato espressamente le spese di primo grado; 2) violazione del contraddittorio e ultrapetizione, assumendo di avere rinunciato in istruttoria alla domanda verso il precedente soggetto finanziatore; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda di nullità della clausola risolutiva espressa; 4) violazione dell’art. 1525 c.c., sostenendo che tale norma sarebbe applicabile anche al leasing; 5) vizio di motivazione e giudicato interno in relazione alla restituzione dei canoni ex art. 1526 c.c. e alla valutazione dell’eccessiva onerosità della penale. La banca ha proposto ricorso incidentale, tardivo, con censure su ultrapetizione, prove e omesso esame di fatti e documenti.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza consente la condanna alle spese della parte non integralmente vittoriosa; la compensazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti consentiti.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma parziale della decisione di primo grado non comporta automaticamente una diversa regolazione delle spese se la valutazione complessiva della lite conduce comunque a ravvisare la soccombenza della parte appellante.

  • art. 183 c.p.c.

    La dedotta rinuncia o modifica delle domande deve risultare in modo chiaro dagli atti; in cassazione il vizio processuale va allegato con specificazione del concreto pregiudizio subito.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è inammissibile se non è chiarito in che modo la decisione abbia inciso concretamente sul diritto di difesa e quali conseguenze pregiudizievoli ne siano derivate.

  • art. 345 c.p.c.

    La domanda nuova di nullità proposta per la prima volta in appello è inammissibile; il giudice può però rilevare d'ufficio le nullità e, nei limiti consentiti, trattarle come eccezioni di nullità.

  • art. 1525 c.c.

    La norma è dettata in via esclusiva per la vendita con riserva di proprietà e non è suscettibile di applicazione analogica al leasing.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è configurabile solo in presenza di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non quando si contesti la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

  • art. 1526 c.c.

    La ricostruzione del giudicato interno sulla domanda di restituzione dei canoni non può essere dedotta come vizio di motivazione se il profilo attiene, in realtà, a un errore di diritto da veicolare con motivo specifico.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale proposto tardivamente è inefficace.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il rilievo officioso della nullità deve essere sottoposto al contraddittorio delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità non consente di rivedere la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione, ma solo di verificare il rispetto del principio per cui la parte interamente vittoriosa non può essere gravata nemmeno in minima parte delle spese.
  • La proposizione in appello di una domanda di nullità per la prima volta è inammissibile ex art. 345 c.p.c.; resta fermo il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio le nullità contrattuali, ma la parte che deduce il vizio deve indicare con precisione gli elementi processuali e il concreto pregiudizio subito.
  • L'eccezione di nullità rilevabile d'ufficio non esonera la parte dall'onere di specificare, nel ricorso per cassazione, dove e come la nullità sia emersa nel giudizio di merito e quali fatti processuali ne supportino la deduzione.
  • Una norma speciale dettata per una fattispecie contrattuale tipica non può essere estesa analogicamente a un diverso contratto se il legislatore ne ha circoscritto l'ambito applicativo.
  • Il ricorso per cassazione che, sotto la veste di denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti è inammissibile.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile una domanda o un motivo, le eventuali ulteriori argomentazioni sul merito sono prive di effetto decisorio e non devono essere autonomamente impugnate; va censurata solo la ratio decidendi effettiva.
  • Il ricorso incidentale tardivo resta inefficace anche se contiene censure che, in astratto, sarebbero idonee a incidere sulla decisione principale.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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