Sentenza del 17/04/2019 n. 2423 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Rateizzazione - Pagamento ritardato - Decadenza - Esclusione - Ipotesi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Roma che aveva annullato una cartella di pagamento relativa all'IRAP 2012, sostenendo che la società fosse decaduta dalla rateizzazione ai sensi dell'art. 3-bis del D.lgs. 462/1997. La comunicazione di irregolarità era stata ricevuta il 4 marzo 2014 e la prima rata avrebbe dovuto essere pagata entro il 3 aprile 2014; il pagamento era invece avvenuto il 7 aprile 2014, con un ritardo di tre giorni dovuto a un errore materiale del consulente, che aveva calcolato il termine a partire dal 10 marzo 2014.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole alla società. Pur riconoscendo che, in linea generale, il ritardato pagamento della prima rata può comportare la decadenza dalla rateizzazione, ha ritenuto che il ritardo di soli tre giorni, dovuto a un errore materiale e scusabile, giustificasse la condotta della contribuente. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione in giudizio della società.
Norme richiamate
Art. 3-bis del D.lgs. 462/1997
La norma prevede che il mancato o tardivo pagamento della prima rata della rateizzazione possa determinare la decadenza dal beneficio. Tuttavia, nel caso concreto, la CTR ha ritenuto che un ritardo eccezionalmente breve, accompagnato da un errore materiale scusabile, non imponesse automaticamente la decadenza.
Massime di principio
- Il termine per il pagamento della prima rata deve essere calcolato con precisione dalla data effettiva di ricezione della comunicazione di irregolarità; un errore del consulente, di regola, non elimina automaticamente la responsabilità del contribuente.
- La decadenza dalla rateizzazione, pur prevista dalla legge, può essere valutata alla luce delle circostanze concrete quando il ritardo è minimo, isolato e riconducibile a un errore materiale scusabile.
- Un ritardo di pochi giorni non comporta necessariamente la conservazione della rateizzazione: occorre dimostrare con elementi concreti la brevità del ritardo, la buona fede e l'assenza di intenti elusivi o dilatori.
- La decisione valorizza il principio di proporzionalità nell'applicazione della decadenza, ma non costituisce una regola generale che consenta di ignorare i termini di pagamento.
- Per prevenire contestazioni, il contribuente dovrebbe verificare direttamente la data di ricezione della comunicazione, il termine applicabile e la corretta esecuzione del pagamento, senza affidarsi esclusivamente al consulente.
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