Sentenza n. 626/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensiva - dell'elenco degli ammessi alle prove orali dell'8° Corso-concorso SNA, pubblicato sul sito internet della Scuola in data 4 ottobre 2022 - del verbale n. -OMISSIS- della Commissione esaminatrice relativo alla correzione della prova di economia della ricorrente e del voto attribuitole - di ogni altro atto consequenziale, presupposto o comunque connesso a quelli impugnati, ove lesivo per gli interessi della ricorrente, ancorché a lei sconosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio e ha dichiarato estinto il processo, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a. La rinuncia è stata depositata dopo la designazione del relatore, notificata alle parti e non è stata opposta dalle amministrazioni resistenti. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: elenco degli ammessi alle prove orali dell'8° Corso-concorso SNA, verbale della Commissione esaminatrice relativo alla correzione della prova di economia e voto attribuito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni organizzatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato gli atti della procedura concorsuale, contestando l'esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali e il verbale della Commissione esaminatrice relativo alla correzione della prova di economia e al voto attribuito. Il testo della sentenza non espone il contenuto specifico dei motivi di ricorso. Successivamente, il 28 novembre 2025, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio; le amministrazioni resistenti non hanno proposto opposizione.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di estinzione.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e agli atti del giudizio; nel caso concreto la rinuncia notificata e depositata, non opposta dalle parti resistenti, ha determinato l'estinzione del processo.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, notificata e depositata dalla parte ricorrente e non opposta dalle parti costituite, comporta la declaratoria di estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, le spese possono essere compensate tra le parti secondo la decisione del giudice.
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