Sentenza n. 991/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Direttore generale f.f. dell’A.S.L. di Bari n. 1594 del 30.7.2024, di approvazione del verbale del 25.7.2024 redatto dalla Commissione di esperti nominata nell’ambito dell’avviso pubblico, indetto in esecuzione della deliberazione n. 1469 del 20.07.2023, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato quinquennale di Direttore della Struttura complessa Urologia del P.O. di Molfetta al dott. Lorusso Alfonso Pio; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente ancorché non conosciuto ed in particolare della D.D.G. n. 1096 del 29.5.2024 di nomina della citata Commissione di esperti, del verbale del 25.7.2024 e di ogni altro verbale della medesima Commissione di esperti, delle schede di valutazione dalla stessa Commissione predisposte per i candidati, della relazione sintetica delle operazioni della Commissione esaminatrice di data 25.7.2024, pubblicata sul sito dell’A.S.L. di Bari in data 29.7.2024; - di tutti gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalla Commissione esaminatrice, e comunque dall’Amministrazione, dalla data di pubblicazione del richiamato avviso pubblico sino alla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito e della determina di conferimento dell’incarico; - per quanto riguarda i motivi aggiunti, proposti il 17.09.2024, per l’annullamento dei seguenti, ulteriori atti e provvedimenti di cui si è avuta conoscenza in data 27.08.2024, a seguito di istanza di accesso presentata dal ricorrente: - del verbale integrale del 25.07.2024, redatto dalla nominata Commissione di esperti; - della scheda di valutazione predisposta in data 25.07.2024, riferita al candidato Lorusso Alfonso, Pio; - della scheda di valutazione predisposta in data 25.07.2024 riferita al candidato Tempesta Antonio; - del provvedimento manoscritto reso dal Direttore generale f.f. dell’A.S.L. di Bari in data 29.07.2024 - reso in calce alla nota prot. 54988 del 29.07.2024 a firma della Segretaria della Commissione esaminatrice (di trasmissione del verbale relativo ai lavori della Commissione esaminatrice) - dal seguente contenuto “...conferire incarico di UOC al dott. Lorusso Alfonso, Pio primo classificato...”, anch’essa all’occorrenza gravata; - della determina dirigenziale dell’ASL di Bari n. 6231 del 01.8.2024, contenente rettifica di errore materiale di scritturazione riscontrato nella parte dispositiva, secondo capoverso, della D.D.G. n. 1594 del 30.07.2024 sostituendola nel seguente modo: “di conferire al Dr. Lorusso Alfonso Pio, l’incarico a tempo determinato di Direttore della Struttura Complessa Urologia del P.O. di Molfetta, ai sensi dell’ex art. 3 c. 1- quater D.Lgs. 502/92, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di cinque anni, fatta salva anticipazione per normativa pensionistica, con possibilità di revoca secondo le procedure e con gli effetti indicati nelle disposizioni Nazionali e Contrattuali vigenti”; - ove occorra per la dichiarazione di nullità e/o inefficacia: - del nuovo contratto di lavoro, ove nelle more risultasse sottoscritto, anche in ragione degli ulteriori ed impeditivi profili, di seguito specificati e già oggetto di precedente diffida rivolta alla A.S.L. di Bari (pagina 3 del ricorso per motivi aggiunti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva e conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Urologia del presidio ospedaliero di Molfetta al candidato primo classificato
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, medico specialista in Urologia e dipendente dell'ASL Bari, ha impugnato la deliberazione con cui l'Azienda ha approvato il verbale della Commissione di esperti e conferito al candidato primo classificato l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Urologia del presidio ospedaliero di Molfetta, nonché gli atti della Commissione, le schede di valutazione, la relazione sintetica, il provvedimento di conferimento e la successiva rettifica materiale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il verbale integrale, le schede dei candidati, il provvedimento manoscritto di conferimento e la determina di rettifica, chiedendo ove occorresse la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto. Ha dedotto la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, del d.P.R. n. 484/1997, dell'art. 4 del d.l. n. 158/2012, del regolamento regionale pugliese n. 24/2013, della l. n. 241/1990 e dell'avviso pubblico, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa. Ha denunciato difetto di istruttoria e motivazione, irrazionalità, illogicità, disparità di trattamento e illegittimità derivata; con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 6 della l. n. 241/1990 e dei principi del soccorso istruttorio. Le amministrazioni resistenti e il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Nel corso del giudizio la questione è stata definita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso la natura di pubblico concorso tecnico della procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario competente per territorio, davanti al quale il giudizio può essere riproposto nei termini perentori di legge ai sensi degli artt. 9 e 11 c.p.a. Il Collegio ha recepito il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 3868 del 20 febbraio 2026: anche dopo la modifica dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 operata dalla l. n. 118/2022, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito mediante pubblico concorso in senso tecnico; pertanto non trova applicazione l'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, che riserva al giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici. La procedura riguarda il conferimento temporaneo di una funzione dirigenziale all'interno del ruolo unico della dirigenza sanitaria, non l'accesso al pubblico impiego né una progressione verticale con novazione oggettiva del rapporto. Gli atti dell'ASL, anche se adottati nell'ambito di una procedura comparativa e vincolata alla scelta del primo classificato, restano espressione di poteri privatistici del datore di lavoro pubblico e le relative controversie rientrano nella giurisdizione ordinaria. Le spese sono state compensate in ragione della novità e della peculiarità della questione di giurisdizione, resa controversa dalle modifiche normative del 2022 e dai precedenti giurisprudenziali difformi.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio.
La disposizione, anche nel testo modificato dalla l. n. 118/2022, disciplina una procedura selettiva per il conferimento di un incarico dirigenziale temporaneo, non un pubblico concorso tecnico per l'assunzione o il reclutamento.
art. 20, comma 1, l. 118/2022
La novella ha reso vincolata la scelta del direttore generale dell'ASL al candidato che abbia conseguito il miglior punteggio, ma non ha mutato la natura privatistica dell'incarico né trasformato la procedura in un concorso pubblico tecnico.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La disposizione non si applica alle controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, poiché la relativa procedura non è una procedura concorsuale pubblica in senso tecnico.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Le determinazioni relative al conferimento dell'incarico dirigenziale rientrano nei poteri del datore di lavoro privato dell'amministrazione e non costituiscono esercizio di potere amministrativo.
art. 15-ter, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 502/1992
L'incarico di direzione di struttura complessa ha natura temporanea, è rinnovabile e revocabile, confermando che riguarda una funzione dirigenziale e non l'acquisizione della qualifica o una progressione di carriera.
artt. 9 e 11 c.p.a.
In caso di declaratoria del difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo indica il giudice ordinario munito di giurisdizione e consente la riproposizione della domanda nei termini perentori di legge.
Massime di principio
- La procedura prevista dall'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 per il conferimento dell'incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa non costituisce un pubblico concorso in senso tecnico, anche dopo la modifica introdotta dalla l. n. 118/2022.
- Le controversie relative alla selezione e al conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguardano il conferimento di una funzione dirigenziale temporanea nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato e non l'accesso al pubblico impiego.
- Il vincolo, introdotto dalla l. n. 118/2022, per cui il direttore generale dell'azienda sanitaria deve conferire l'incarico al candidato primo classificato non trasforma la procedura in esercizio di potere amministrativo né determina l'applicazione dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
- L'incarico di direzione di struttura complessa non integra una progressione verticale con passaggio a una posizione funzionale qualitativamente diversa e novazione oggettiva del rapporto, poiché la dirigenza sanitaria è organizzata in un ruolo unico e l'incarico attiene alla funzione concretamente svolta.
- Gli atti delle aziende sanitarie relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali, anche quando inseriti in procedure comparative e anche se riguardano profili organizzativi, sono espressione dei poteri privatistici del datore di lavoro e sono sindacabili dal giudice ordinario secondo i rimedi previsti dall'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
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