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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11008/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per due rapine commesse in una tabaccheria e, per Di Matola, anche per porto abusivo di strumento atto ad offendere. Di Matola deduce nullità per notifiche e mancanza di udienza preliminare, violazione del diritto al rito alternativo, carenze di motivazione su recidiva, riconoscimento e doppia rapina (ne bis in idem). Youssef contesta il nesso probatorio: sostiene che la sua unica condotta consistente nella ricarica di una Postepay non lo collega materialmente alla rapina e che le conclusioni accusatorie sarebbero basate su supposizioni. Hossain deduce vizio di motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe esaminato le sue censure specifiche e non avrebbe affrontato la sua mancata partecipazione consapevole al fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Di Matola e di Youssef, confermando la loro condanna: per Di Matola la censura sulle notifiche è stata ritenuta infondata (irrepreribilita' giustificata, notifica successiva a mani proprie e rinuncia a comparire che ha sanato le nullita'), la prova di responsabilita' e le individuazioni fotografiche sono state ritenute sufficienti e la recidiva adeguatamente motivata; per Youssef la ricarica di 2000 euro alla Postepay del coimputato, i contatti con il materiale esecutore e la reticenza alle domande della polizia sono stati valutati come indizi idonei a collegarlo alla rapina. Il ricorso di Hossain e' stato accolto: la Cassazione ha annullato la sentenza nei suoi confronti e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame, perché la decisione impugnata non ha affrontato adeguatamente le specifiche doglianze difensive relative al suo coinvolgimento consapevole.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2

    L'arnese utilizzato dai rapinatori e' stato ritenuto uno strumento idoneo ad offendere e la fattispecie originaria e' stata derubricata alla contravvenzione prevista dall'art. 4, comma 2; la Corte ha dato per accertata la idoneita' offensiva senza rilevare contestazione del ricorrente.

  • Art. 159 cod. proc. pen.

    La disciplina sulla notifica agli irreperibili e' stata considerata correttamente applicata: la notifica ai sensi dell'art. 159 e gli accertamenti di irreperibilita' giustificano la regolarita' della procedura, che non determina di per sé la sospensione automatica del procedimento.

  • Art. 184 cod. proc. pen.

    La rinuncia a comparire dell'imputato nel processo di primo grado ha efficacia sanante rispetto a eventuali nullita' di notifiche o avvisi, con conseguente perdita della pertinente eccezione se non sollevata tempestivamente dal difensore.

  • Principio del ne bis in idem (diritto/giurisprudenza)

    La Corte ha osservato che il richiamo al divieto di ne bis in idem e' improprio se non sussiste un precedente accertamento giurisdizionale irrevocabile; inoltre la questione non era stata dedotta in appello e quindi e' in ogni caso tardiva.

Massime di principio

  • La notificazione agli irreperibili, se effettuata secondo le forme previste, non sospende automaticamente il procedimento; tuttavia l'imputato deve tempestivamente far valere eventuali nullita' e il difensore deve eccepirle in maniera tempestiva per non perderle.
  • La rinuncia a comparire dell'imputato o comportamenti equivalenti possono sanare formalita' notificate in modo contestabile (effetto sanante ex art. 184 c.p.p. richiamato in sentenza).
  • Trasferimenti di denaro e ricariche su carte prepagate, uniti a contatti telefonici e ad altri riscontri investigativi (es. dichiarazioni della persona offesa, individuazioni fotografiche), possono costituire indizi gravi e concordanti per collegare soggetti apparentemente periferici all'esecuzione di un reato in concorso.
  • La reticenza o la negazione immediata di fatti alla polizia possono essere valorizzate come elemento indiziario, ma la loro valutazione resta rimessa al merito e puo' essere contrastata da spiegazioni alternative; tuttavia tali spiegazioni devono essere concrete e valutate dal giudice.
  • La Corte d'appello deve esaminare e motivare specificamente ogni censura di gravità non generica sollevata in appello: l'omissione di valutazione delle doglianze non generiche puo' determinare l'annullamento con rinvio.
  • Il richiamo al ne bis in idem richiede che esista un precedente giudicato irrevocabile; se la questione e' processuale e non sollevata nei termini, puo' essere inammissibile o tardiva.
  • In tema di recidiva facoltativa il giudice deve fornire motivazione specifica sia che la affermi sia che la escluda; una motivazione succinta ma congrua che colleghi i precedenti alla condotta attuale e' considerata sufficiente.

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