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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39160/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Foggia, accogliendo una eccezione difensiva, aveva disposto la restituzione degli atti nel procedimento nato dall'opposizione a decreto penale di condanna per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la pena edittale massima impedisse la citazione diretta. Il pubblico ministero ha impugnato per abnormità poiché il giudizio era stato introdotto con opposizione e il decreto di citazione era stato emesso ai sensi dell'art. 464 c.p.p., senza che l'imputato avesse chiesto riti alternativi; quindi, secondo il PM, la restituzione determinava una indebita regressione del procedimento invece del prosieguo in giudizio immediato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per abnormità, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale fosse funzionalmente abnorme perché aveva prodotto una indebita regressione del procedimento. La Corte ha affermato che, in caso di opposizione al decreto penale, se l'imputato non opta per un rito alternativo il giudizio deve seguire secondo l'art. 456 c.p.p. (con fissazione dell'udienza dibattimentale) e che il decreto è revocato ex nunc ai sensi dell'art. 464 c.p.p. L'ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Foggia per il proseguimento secondo le forme del giudizio immediato.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115/2002

    art. 95 d.P.R. n. 115/2002

    Norma che individua il reato per cui è stato emesso il decreto penale di condanna; richiamata solo quale titolo del procedimento.

  • art. 464 cod. proc. pen.

    art. 464, cod. proc. pen.

    Stabilisce la procedura di instaurazione del giudizio dopo opposizione al decreto penale e prevede che, se non sono scelti riti alternativi, il decreto di citazione introduce il giudizio immediato; inoltre il decreto di condanna è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    art. 461, cod. proc. pen.

    Consente all'imputato, con l'atto di opposizione, di chiedere il giudizio immediato, il rito abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444; da ciò segue che, in mancanza di opzione per riti alternativi, il processo segue il rito ordinario previsto per l'opposizione.

  • art. 456 cod. proc. pen.

    art. 456, commi 1, 3 e 5, cod. proc. pen.

    Regola il prosieguo del giudizio dopo opposizione quando non siano stati richiesti riti alternativi, disponendo la fissazione dell'udienza dibattimentale e il relativo svolgimento secondo il giudizio immediato.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    art. 444, cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento (applicazione della pena) richiamata quale possibile opzione alternativa prevista dall'art. 461, non richiesta nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo: decisioni che determinano la stasi o regressione indebita del procedimento possono violare questo principio e quindi essere qualificate come abnormi.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto penale di condanna trasforma il decreto in mero presupposto per l'introduzione di un giudizio autonomo; se l'imputato non richiede un rito alternativo il giudizio va proseguito secondo le norme sul giudizio immediato (art. 456 e art. 464 c.p.p.).
  • Un provvedimento giudiziario che determina una regressione del procedimento o la sua stasi può essere qualificato come abnorme anche se formalmente rientrante nel novero degli atti processuali, perché contrasta con il principio della ragionevole durata del processo.
  • Nel caso di introduzione del giudizio per opposizione, il giudice non può retrocedere procedimentalmente (ad esempio restituendo gli atti per un presunto impedimento alla citazione diretta) se la legge prevede l'immediata fissazione dell'udienza; in tali ipotesi il pubblico ministero può impugnare per abnormità.
  • Prima di disporre atti che interrompono o rinviano il prosieguo del processo, il giudice deve verificare se l'imputato abbia esercitato l'opzione per riti alternativi; in mancanza di tale scelta il percorso processuale è già delineato dalla normativa sull'opposizione.
  • L'annullamento per abnormità può essere pronunciato dalla Corte di Cassazione anche senza rinvio quando il provvedimento ha cagionato una regressione ingiustificata del procedimento e la soluzione da adottare è chiara alla luce della normativa vigente.

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