Cassazione Penale, Sentenza n. 39279/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/05/2024 che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà. Il Tribunale aveva negato l'affidamento motivando principalmente sulla sussistenza di due pendenze penali (una relativa a detenzione e spaccio di stupefacenti e l'altra per estorsione aggravata e sfruttamento della prostituzione, entrambe con condanne in primo grado e misure), e sulla presunta mancata iscrizione dell'interessato alla banca dati INPS. Il ricorrente ha contestato la valutazione sostenendo che: a) è titolare di regolare rapporto di lavoro come manovale con versamenti contributivi INPS continuativi dal 18/07/2023 (documentati); b) le condanne o pendenze riguardano fatti anteriori (2019-2020) e la pena riportata dalla difesa è diversa da quella indicata nell'ordinanza e in parte ridotta in appello.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale di Sorveglianza per aver dato rilievo esclusivo alle pendenze processuali e per aver tratto una valutazione negativa dalla mancata iscrizione INPS senza confrontarla con gli estratti contributivi prodotti dalla difesa. È stato ritenuto illogico non aver effettuato accertamenti istruttori ulteriori sulla reale situazione lavorativa e sulla condotta di vita attuale del ricorrente. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354
Stabilisce i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale: il provvedimento deve contribuire alla rieducazione del reo e assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il Tribunale deve formulare un duplice giudizio prognostico (assenza di pericolo di recidiva e utilità ai fini del reinserimento) e può svolgere attività istruttoria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata
Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021 (Palermo); Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021 (Acri); Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (M.); Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018 (S.)
Conferma che precedenti penali e pendenze processuali sono fonti rilevanti per il giudizio prognostico ma vanno valutati nel contesto complessivo; il Tribunale deve anche accertare l'eventuale percorso di revisione critica del passato e la condotta di vita attuale.
Massime di principio
- L'affidamento in prova richiede valutazioni cumulative: sia la prevenzione del rischio di recidiva sia la concreta utilità del provvedimento per il reinserimento devono risultare entrambe positive.
- Le pendenze processuali e i precedenti sono elementi rilevanti ma non decisivi se valutati isolatamente: il Tribunale deve bilanciarli con elementi sulla condotta attuale e sul percorso di rieducazione.
- Quando la difesa produce documentazione probatoria (es. estratti contributivi, contratti di lavoro), il Tribunale deve verificarne il contenuto e, se necessario, svolgere approfondimenti istruttori prima di fondare il diniego su presunte omissioni (es. mancata iscrizione INPS).
- La mancata iscrizione INPS, se contrastata da evidenze contributive recenti e continuative, non può costituire di per sé motivo decisivo per negare l'affidamento: è necessario un accertamento puntuale della situazione lavorativa.
- Se il provvedimento motivazionale è illogico o lacunoso (p.es. non considera elementi prodotti dalla difesa) la decisione va annullata e rimessa per nuovo esame, con indicazione di approfondire gli aspetti omessi.
- Fatti e condanne risalenti nel tempo devono essere valutati alla luce dell'eventuale cambiamento di vita del richiedente; la temporaneità degli episodi e le riduzioni in grado d'appello possono influenzare la prognosi favorevole.
- Il Tribunale di sorveglianza ha poteri istruttori specifici nell'ambito dell'art.47 legge 354/1975 e deve usarli se le carte non consentono una valutazione completa e attendibile sulla possibilità di rieducazione.
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