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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17366/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione di merito con tre motivi: il primo denunciava vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per avere contribuito alla realizzazione di una truffa; il secondo deduceva violazione di legge sulla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per configurare il concorso nel reato; il terzo censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, l'eccessività della pena e il diniego delle circostanze attenuanti, ritenuti dal giudice di merito sorretti da argomentazioni logiche e coerenti con la giurisprudenza di legittimità. La Corte osserva che le doglianze sui primi due motivi sono manifestamente infondate e reiterative di questioni già dedotte in appello e disattese con motivazione adeguata. In fatto, la responsabilità della ricorrente è stata desunta, tra l'altro, dalla titolarità della Postepay Evolution sulla quale era stata ricaricata la somma sottratta alla vittima; la successiva denuncia di smarrimento della carta è stata ritenuta irrilevante, perché non spiega l'indebito utilizzo da parte di terzi. La Corte aggiunge che, in materia di truffa, è massima di esperienza che chi percepisce il profitto illecito, ricevendo l'accredito delle somme fraudolentemente sottratte, sia anche l'autore della condotta decettiva o comunque concorra nel reato, salvo elementi concreti contrari idonei a interrompere il nesso inferenziale. Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che il giudice di merito aveva già motivato sul punto valorizzando pena base al minimo edittale, lieve scostamento per la pena pecuniaria giustificato dall'entità del danno, precedenti penali, condotta post delictum non favorevole, entità del profitto e assenza di un giudizio prognostico di non recidivanza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione della declaratoria di inammissibilità si fonda sulla manifesta infondatezza dei motivi e sulla loro sostanziale reiterazione di censure già respinte in appello; inoltre, le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute non sindacabili in cassazione perché supportate da motivazione logica e conforme ai principi consolidati.

Massime di principio

  • In tema di truffa, la percezione del profitto illecito e l'accredito delle somme sottratte fraudolentemente in favore di un soggetto costituiscono un rilevante indice di riferibilità soggettiva della condotta decettiva o, quantomeno, di concorso nel reato, secondo una massima di अनुभवienza fondata sul normale sbocco causale dell'illecito.
  • Tale criterio inferenziale non comporta alcuna inversione dell'onere della prova: esso opera come regola di valutazione del compendio indiziario ed è superabile solo con l'allegazione o la prova di circostanze concrete e specifiche incompatibili con la riferibilità del profitto all'imputato.
  • La mera intestazione formale di uno strumento di pagamento o la successiva denuncia di smarrimento, se non accompagnate da elementi idonei a spiegare l'indebito utilizzo da parte di terzi, non sono sufficienti a neutralizzare il nesso inferenziale tra profitto e responsabilità.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla determinazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale, valorizzando elementi quali gravità del danno, precedenti penali, condotta successiva al reato e prognosi di non recidivanza.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo meramente reiterativo questioni di fatto e di diritto già esaminate e disattese dal giudice d'appello con motivazione logica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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